Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Benefici prima casa salvi dopo la ricostruzione”

LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Benefici prima casa salvi dopo la ricostruzione

In caso di acquisto della prima casa con le agevolazioni fiscali e rivendita della stessa prima che sia trascorso il quinquennio, i benefici possono essere mantenuti anche quando il contribuente costruisca una nuova abitazione, da adibire a principale, su un terreno di sua proprietà; ciò anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito in epoca assai precedente. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 18214/16 della Corte di cassazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione contro una sentenza della Ctr di Milano che aveva confermato il decisum dei colleghi provinciali di annullamento di un avviso di liquidazione, rettificativo delle agevolazioni fiscali fruite dal contribuente per l’acquisto della prima casa. La peculiarità della vicenda stava nel fatto che il contribuente aveva rivenduto l’immobile prima dei cinque anni e, entro l’anno successivo non aveva acquistato un altro immobile (condizione prevista per il mantenimento del beneficio), bensì aveva costruito la propria abitazione principale su un terreno che era già di sua proprietà. Secondo l’Agenzia delle entrate, ciò non consentiva il mantenimento delle agevolazioni. I giudici tributari, tuttavia, hanno bocciato la rettifica, sorte che si è confermata tra i gradi di merito e, ora, anche nel giudizio instaurato presso la Corte di cassazione, conclusosi con il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Piazza Cavour ha specificato che la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa può essere evitata non solo nel caso di acquisto di un nuovo immobile, da adibire ad abitazione principale, entro l’anno successivo all’alienazione infraquinquennale dell’immobile originariamente acquistato con i suddetti benefici, ma anche quando il contribuente costruisca una nuova abitazione su terreno già di sua proprietà. D’altronde, spiega la Cassazione, la stessa amministrazione finanziaria ha precisato che il riferimento legislativo al riacquisto di un «altro immobile da adibire a propria abitazione principale» debba essere inteso in senso ampio, dunque non circoscritto al mero acquisto di un altro fabbricato abitativo, ma esteso per esempio all’acquisto di un terreno, che all’evidenza, per integrare il requisito della destinazione ad abitazione principale, richiede necessariamente un intervento edificatorio. Parimenti, merita stessa considerazione il caso in cui l’edificazione avvenga su un terreno che sia già di proprietà del contribuente.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia