LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Per il leasing risoluzione con più certezza
Il leasing, per effetto del Ddl concorrenza (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra i contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, è stato l’esempio principe della categoria dei contratti atipici. Il Ddl, oltre a fornirne una rilevante regolamentazione (per risolvere controversie interpretative che affaticano la gestione dei contratti in default e le aule giudiziarie), ne offre anzitutto la definizione. Per “locazione finanziaria” dunque si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo dell’articolo 106 Tub (e, quindi, non da operatori non finanziari), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. Dopo aver dato questa nozione di leasing, il Ddl definisce anche il concetto di «grave inadempimento», e cioè il presupposto in base al quale il soggetto concedente può invocare la risoluzione del contratto (fermo restando che per il leasing abitativo resta fermo che il grave inadempimento si ha solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate): per grave inadempimento dell’utilizzatore si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Questa definizione è importante perché affida la questione della rilevazione del presupposto della risoluzione del contratto a un criterio matematico e la sottrae a valutazioni discrezionale. Una volta risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed, evidentemente, lo pone in vendita; all’utilizzatore spetta quanto ricavato dalla vendita, dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Viceversa, se con la vendita il concedente non percepisce un importo pari a quanto gli spetta, conserva, per l’eccedenza, un credito verso l’utilizzatore. Questa regolamentazione, dunque, chiude una volta per tutte la discussione se alla risoluzione del contratto di leasing debbano applicarsi i principi dell’articolo 1526 del Codice civile o quelli dell’articolo 72-quater della legge fallimentare, compiendo una decisa scelta in quest’ultimo senso. La vendita deve essere effettuata secondo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore. La vendita, inoltre, va effettuata a condizioni di mercato, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento a questi valori, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia