LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Bonus lavori, la svista finisce in Ctp
Realizzare lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica dei fabbricati, confidare in un risparmio fiscale e trovarsi coinvolti in un contenzioso con Entrate, normalmente avviato dopo la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia. È la situazione in cui si trovano molti contribuenti, spesso destinatari del recupero del bonus fatto valere in sede di modello 730 o Unico a causa di un adempimento omesso o tardivamente eseguito, di una interpretazione dell’Agenzia o di un errore di valutazione del proprio consulente, in uno scenario di norme, decreti attuativi, circolari e risoluzioni che si sono andate sovrapponendo negli anni sino a diventare un groviglio quasi inestricabile. Il fatto, poi, che le detrazioni si sfruttino – almeno in questi ultimi anni – in dieci dichiarazioni successive rende il contenzioso una battaglia di nervi, in quanto può comportare atti di recupero dell’agevolazione ripetuti nel tempo, ciascuno dei quali autonomamente impugnabile e suscettibile di un procedimento tributario separato, a volte con esito discordante rispetto al precedente. Sia la procedura che porta all’ottenimento della detrazione sui lavori di recupero edilizio (36%-50%: articolo 16-bis del Tuir) sia, in particolare, quella per la detrazione sui lavori volti al risparmio energetico (55%-65%: articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006) si caratterizzano per un certo grado di formalismo. Formalità utili per permettere di verificare che l’agevolazione premi i contribuenti meritevoli, ma che rischiano, in presenza di controlli caratterizzati da una eccessiva rigidità interpretativa, di penalizzare anche situazioni caratterizzate dalla assoluta trasparenza, pur con qualche pecca procedurale. Da anni l’Agenzia pubblica sul proprio sito due guide, una dedicata alle ristrutturazioni edilizie, e una che spiega le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, utili manuali di consultazione per chi non è esperto in materia. Nella prima si legge che la detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria; il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporta le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione (salvo deroghe ammesse); le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. La guida sul risparmio energetico non è così esplicita, anche perché i difetti nella procedura e nei documenti possono essere molti e di varia natura. Alcune contestazioni che sfociano in commissione tributaria spesso sono di tipo puramente interpretativo (si veda il grafico in pagina). Ad esempio, l’Agenzia nega la detrazione per risparmio energetico alle imprese che eseguono i lavori previsti su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente, o perché locati (risoluzione 340/E/2008) o perché costruiti per la vendita (risoluzione 303/E/2008), nonostante l’opinione contraria diffusa in dottrina (Norma di comportamento Adc 184/2012) e nella maggior parte delle commissioni di merito (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno scorso). Paradossalmente, la Cassazione – alimentando le perplessità in materia – ha negato alle immobiliari di locazione la detrazione per recupero edilizio (che spetta solo per gli immobili non strumentali e non merce: circolare 57/1998). Consiglio quindi a tutti gli iscritti di porre la massima attenzione nell’inserire nell’incarico professionale gli adempimenti di carattere fiscale o non strettamente edilizio.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia