LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Rimosso l’amianto, ecco il credito. L’agevolazione diventa operativa
Credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 dai titolari di reddito d’impresa per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Con il decreto 15 giugno 2016del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, diventa operativa l’agevolazione prevista dall’articolo 56 della legge 221/2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”). Il Dm, dunque, detta le regole per usufruire della misura, definendone gli ambiti oggettivi e di applicazione, gli interventi ammissibili, le modalità e le condizioni di accesso all’agevolazione, le cause di revoca e recupero del beneficio, i ruoli svolti dal ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia delle Entrate.
Agevolazione ad ampio raggio. Possono usufruire del credito d’imposta tutti i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato lavori per lo smaltimento e rimozione dell’amianto, su immobili, coperture o altri manufatti riguardanti le strutture produttive, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016. Non rilevano, quindi, natura giuridica, dimensione dell’azienda e regime contabile adottato dal richiedente. Rientrano nel beneficio anche i costi sostenuti per eventuali, relative, consulenze professionali e perizie tecniche, fino al 10% di quanto complessivamente speso e, in ogni caso, fino a un tetto massimo di 10mila euro per ogni singola bonifica.
Nel dettaglio, il credito è riconosciuto per lo smaltimento e rimozione di:
- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Il quantum del beneficio. Come già detto, il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni singolo intervento effettuato nel 2016, nei limiti degli aiuti de minimis previsti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, il bonus non è cumulabile ed è alternativo ad altri contributi ricevuti per gli stessi progetti. Sono previsti dei limiti di spesa, minimo e massimo. In particolare, il singolo intervento non deve costare meno di 20mila euro, mentre l’importo massimo agevolabile per ogni impresa (sommando, quindi, i costi di tutti i progetti) non può superare l’ammontare di 400mila euro. L’azienda deve munirsi, inoltre, dell’apposita attestazione, redatta da un professionista, dalla quale risulti l’effettivo sostenimento della spesa.
L’istanza, come e quando. La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione può essere inviata, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito dal ministero dell’Ambiente, dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto (quindi, dal 16 novembre) e fino al 31 marzo 2017. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere tutte le informazioni necessarie per la verifica della spettanza del bonus e del rispetto dei criteri per il riconoscimento del beneficio. Sono, quindi, richiesti, ad esempio, tutti i documenti utili a identificare il tipo di bonifica effettuata su ogni struttura e la comunicazione con la quale la Asl attesta la conclusione dei lavori pianificati e l’avvenuto smaltimento dei materiali tossici in una discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti sanati. Il ministero dell’Ambiente, rispettando l’ordine di arrivo delle istanze e fino all’esaurimento dei fondi stanziati allo scopo, verificati i requisiti, comunica all’azienda, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione. Prima di dare il via libera alle imprese, però, il ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito a ognuna riconosciuto.
Credito, in tre quote annuali . L’importo riconosciuto (non rilevante ai fini Ires e Irap) può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). La somma va ripartita in tre quote annuali di pari entità e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. La prima tranche può essere portata in compensazione dal 1° gennaio 2017.
Se qualcosa non va, arriva la revoca e il recupero. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunica al ministero dell’Ambiente quali aziende hanno usufruito del contributo, segnalando anche eventuali indebiti utilizzi riscontrati in fase di controllo. Il credito può essere revocato per insussistenza dei requisiti, presentazione di documenti non veritieri, falsità delle dichiarazioni. In tutti i casi di non spettanza, il ministero dell’Ambiente recupera le somme, maggiorate di interessi e sanzioni.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia