Reggio Emilia, lì 28.05.2012 PRESENZA COSTANTE DEL PREPOSTO SUL POSTO DI LAVORO – SENTENZA DELLA CASSAZIONERecentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012, ha posto in evidenza l’interpretazione del ruolo di sorveglianza del preposto (capocantiere, capoturno, caporeparto, capoufficio,…) per quanto riguarda la sua continuativa presenza o meno sul posto di lavoro, in relazione agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.“Al preposto – ha sostenuto Cassazione – non viene richiesta una presenza continua sul posto di lavoro per lo svolgimento della sua funzione di sorveglianza, ma è comunque necessario che lo stesso ponga in essere una costante ed assidua vigilanza e dia istruzioni precise anche per lavori che possano ritenersi di semplice esecuzione tanto più quando si tratti di un lavoro che egli stesso ha ordinato ed al quale il lavoratore è stato addetto per la prima volta…”La sentenza precisa inoltre, relativamente a quanto sopracitato che ““non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza”Da quanto disposto dalla presente sentenza, si evince l’importanza della formazione specifica per quanto riguarda la figura di preposto, in modo da garantire un corretto e puntuale espletamento delle proprie funzioni.