Attrezzature di lavoro: presto verrà dato il via ai controlli  

By 10 Maggio 2011 posta e notizie No Comments

Attrezzature di lavoro: presto verrà dato il via ai controlliIl 29 Aprile scorso è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto 11 Aprile 2011.Il decreto regola le modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro, indicate nell’allegato VII del Testo Unico sulla sicurezza, eseguite da INAIL e ASL territoriali e disciplina le modalità e condizioni per le quali le stesse verifiche possano essere effettuate anche da soggetti privati.Le attrezzature e la frequenza delle verifiche sono le seguenti:Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifugaa) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgb) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgc) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgd) Carrelli semoventi a braccio telescopicoe) ldroestrattori a forza centrifugaSollevamento personea) Scale aree a inclinazione variabileb) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzatoc) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a manod) Ponti sospesi e relativi arganie) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonnef) Ascensori e montacarichi da cantiereGas, Vapore, Riscaldamentoa) Attrezzature a pressione:l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar2. Generatori di vapor d’acqua3. Generatori di acqua surriscaldata (1)4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)6. Forni per le industrie chimiche e affinib) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.Per le attrezzature riportate nella tabella, la prima verifica è effettuata dall’INAIL nel termine di 60 giorni dalla richiesta. Qualora tale termine decorra inutilmente il datore di lavoro potrà avvalersi delle ASL o di altri soggetti pubblici o privati abilitati all’effettuazione del controllo. Le verifiche successive alla prima, secondo il decreto, sono effettuate dagli stessi soggetti ma nel termine di 30 giorni dalla richiesta.Il decreto entrerà in vigore il 29 Luglio 2011. Geom. Gibertini

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