Sentenza n. 6379 del 16 febbraio 2012 – Cassazione Penale Sez. IV sulla non responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione .Segnaliamo un’importante sentenza della Corte di Cassazione penale relativamente alle responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.La suprema Corte afferma che le figure tradizionali del sistema antinfortunistico sono il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, affermando che il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ha solo un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni.Il caso e l’iter giudiziario. Nel caso in esame i lavoratori vittime dell`infortunio stavano lavorando in quota su un solaio in corso di realizzazione. Erano per questo state collocate alcune solette in cemento armato e su di esse era in corso il getto del calcestruzzo quando improvvisamente il solaio è crollato sotto il peso del cemento, determinando la caduta dei lavoratori. La causa del crollo veniva individuata nella mancanza di un corretto puntellamento del solaio con un numero appropriato di sostegni.Il Tribunale ha ritenuto responsabili il legale rappresentante ed il capo cantiere dell’impresa edile in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dei due lavoratori e li ha condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.Il legale rappresentante e il capo cantiere hanno ricorso in cassazione sostenendo che agli stessi non poteva essere rivolto nessun addebito in quanto non erano soggetti addetti al controllo della sicurezza e che la responsabilità invece andava attribuita al committente nella veste di appaltatore essendo il ruolo del subappaltatore del tutto marginale.l ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato.Si riporta dalla sentenza: “…il coordinatore per l`esecuzione dei lavori ha solo una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che è invece demandato in primo luogo al datore di lavoro dell`impresa esecutrice ed al preposto”. (…) Non vi è dubbio, infatti”, che la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente di cantiere è prioritaria; e l`eventuale presenza di altri responsabili non esclude per nulla quella degli indicati soggetti”.Si allega la sentenza n. 6379 del 16 febbraio 2012
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Entrano in vigore il prossimo 31 maggio i nuovi requisiti in materia di rendimento energetico degli edifici, previsti dalla DGR 1366/2011 con riferimento all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Sarà infatti necessario, a partire da quella data, assicurare non solo la copertura con FER del 50% del fabbisogno dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche del 35% dei consumi complessivi di energia termica dell’edificio (per gli usi residenziali costituiti dalla somma del consumo per climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria). Tale quota salirà al 50% a partire dal 1° gennaio 2015.Per consentire il calcolo degli apporti da FER, è stata recentemente resa disponibile la specifica tecnica UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”, cui faranno seguito le indicazioni per il calcolo della quota di copertura sul fabbisogno complessivo.Per fare il punto della situazione, ed approfondire le tematiche connesse alla progettazione ed alla certificazione energetica degli edifici alla luce delle nuove disposizioni, l’Organismo di Accreditamento della Regione Emilia-Romagna promuove un seminario tecnico che si svolgerà a Bologna nella mattinata di martedì 29 maggio p.v. presso la Sala A – Terza Torre – Viale della Fiera, 8
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E` stato prorogato il termine del 30/6/2012 entro il quale, ai sensi dell`art. 29 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi.Il nuovo termine è slittato fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sulle procedure standardizzate di cui all`articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Circolare 11.12 – Proroga dell’autocertificazione dei rischi
Incontri formativi di aggiornamento rivolti ai Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell`Interno per la Prevenzione incendi.In relazione all’entrata in vigore del D.M. 05/08/2011, riguardante le nuove norme per l’iscrizione e il mantenimento della stessa agli elenchi ministeriali relativi alla prevenzione incendi (Legge 818 e s.m.i.), gli Ordini e Collegi i quali iscritti possono abilitarsi a tale ruolo, organizzano incontri formativi di aggiornamento, a carattere seminariale.L’organizzazione e la gestione degli aspetti economici, è affidata alla Fondazione “Nello Bottazzi”, emanazione del Collegio dei Periti Industriali.L’obbligo di aggiornamento è generico e prevede, in termini temporali, di frequentare 40 ore in 5 anni.I programmi dei corsi/seminari di aggiornamento, secondo il succitato decreto, “sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento VVF, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni”.La sede degli incontri è presso “Spazio Progetto” (Sala formazione co-gestita da Fondazione Architetti di Reggio Emilia) – 70 posti, c/o via Nobel (vic.ze casello autostradale); in caso di adesioni in numero superiore si valuterà il da farsi.La partecipazione agli eventi formativi dà diritto a CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2010).In allegato programma e scheda di iscrizione per i seminari previsti nell’anno 2012, da inviare entro il 30/05/2012.
19/05/2012 Convegno "Tutela archeologica e progresso – un accordo possibile" Reggio Emilia (2+2 CFP)
Convegno “Tutela archeologica e progresso – un accordo possibile” in programma in Reggio Emilia c/o Aula Magna dell’Università, sabato 19 maggio p.v. dalle ore 9.30. E’ previsto intervento del Presidente del nostro Collegio.Il Convegno a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria dall`AREA RISERVATA del sito dell’Associazione dei Geometri geometri.certhidea.it .La partecipazione al Convegno dà diritto a n. 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI per la sessione del mattino e n. 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI per la sessione del pomeriggio (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2010).