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Comunicazione: Albo Nazionale Tecnici Competenti in Acustica

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Ricordiamo che il D.Lgs 42/2017 ha stabilito che coloro che sono stati riconosciuti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale negli anni passati devono presentare, entro il 19 aprile 2018, alla Regione che li ha riconosciuti come tali una “istanza di inserimento” nel nuovo Elenco Nazionale dei TCAA.

Tale istanza dovrà contenere: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento.

Per la Regione Emilia-Romagna questi i link dove procedere alle istanze:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-acustico/per-approfondire-acustica/tecnici-competenti-in-acustica

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/ambiente/tecniciacustici/

Cordiali saluti.

IL REFERENTE
Commissione 12) Green building (energia, impianti, acustica, impatto ambientale)
Melegari geom. Andrea

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 35
42124 Reggio Emilia

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Rischio sismico e consumi con detrazioni fino all’85%”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Rischio sismico e consumi con detrazioni fino all’85%

Per gli interventi antisismici degli edifici esistenti, le detrazioni fiscali sono molto rilevanti. E, se sono effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico – con riduzione di due classi di rischio – e alla riqualificazione energetica, possono arrivare fino all’85% della spesa effettuata.

Detrazioni dal 50% all’85%. Fino al 31 dicembre 2021, le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive sono detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50%, se le autorizzazioni edilizie sono iniziate dal primo gennaio 2017 e se gli interventi sono eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. Se da questi interventi deriva una riduzione del rischio sismico di una o di due classi di rischio, la percentuale della detrazione del 50% è aumentata rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali).

Detrazioni Irpef del 50%. Se non sono rispettate queste condizioni, comunque, si può detrarre dall’Irpef il 50% per gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In base alle nuove norme tecniche delle costruzioni, tra gli «interventi di adeguamento» antisismico, atti ad «aumentare la sicurezza strutturale preesistente» possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% anche i lavori che comportano la «variazione di destinazione d’uso» con l’incremento dei «carichi globali verticali in fondazione superiori al» 10% ovvero gli «interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente». Attenzione, però, che per il bonus Irpef del 50%, nei casi di cambio di destinazione d’uso, è necessario verificare (si ritiene solo per gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia), che l’utilizzo di arrivo sia residenziale. Il mutamento della destinazione in abitativo, inoltre, deve essere presente già nel provvedimento urbanistico autorizzativo (risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E, relativa al cambio di destinazione d’uso di un «fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo»).

Detrazioni del 65%. Anche per la detrazione Irpef e Ires del 65% sul risparmio energetico qualificato, le Entrate hanno ammesso il cambio di destinazione d’uso durante i lavori, anche se questa agevolazione non pone alcun limite a riguardo e può interessare edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali (risoluzione 11 luglio 2008, 295/E, dove il «permesso a costruire» per la ristrutturazione dello stabile, prevedeva la demolizione e la fedele ricostruzione, autorizzando anche il cambio di destinazione d’uso, da magazzino a civile abitazione). Considerando che l’agevolazione del 65% può riguardare edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, l’interpretazione delle Entrate vale anche per tutti i passaggi da residenziale a non residenziale (ad esempio, commerciale o uso ufficio). Sono escluse invece dai bonus fiscali la sopraelevazione e l’ampliamento di costruzioni, se eseguiti con «aumento della volumetria originariamente assentita» (circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, paragrafo 4).

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Piscina non finita e non denunciata fa aumentare il valore dell’immobile”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Piscina non finita e non denunciata fa aumentare il valore dell’immobile

 

L’ufficio può rideterminare il valore della piscina abusiva, venduta allo stato grezzo e non accatastata sulla base del comune apprezzamento commerciale e, quindi, riliquidare le imposte di registro e ipo-catastali. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2189 del 30 gennaio 2018.

I fatti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi a carico dei coniugi venditori, coobbligati in solido con gli acquirenti per imposte di registro e ipo-catastali (2011), riguardo due vendite relative a un compendio immobiliare in Bologna. In particolare, per la prima cessione avente a oggetto villa e annessa piscina, il recupero delle imposte era dovuto al fatto che l’acquirente del diritto di usufrutto su parti dell’immobile, all’atto della stipula, aveva chiesto l’applicazione della valutazione automatica secondo il criterio del prezzo-valore. Istanza rimasta senza seguito, avendo l’ufficio riscontrato l’assenza dei requisiti normativi previsti (ex articolo 52, comma 4 e 5, Tur, ed ex articolo 1, comma 497, legge 266/2005), poiché la piscina, allo stato grezzo e in corso di costruzione con Dia (denuncia di inizio attività edilizia) scaduta, era priva di rendita e non era stata censita al catasto. Di conseguenza, l’ufficio aveva individuato la base imponibile nel valore venale in comune commercio della piscina (cosiddetto valore normale) in quanto, non essendo stata presentata alcuna domanda di variazione catastale della consistenza iniziale dell’immobile, comprensivo anche della sua pertinenza, l’accatastamento esistente non era più conforme allo stato dei fatti. Il giudice di secondo grado, invece, in riforma della sentenza della Commissione provinciale, aveva accolto l’appello dei contribuenti ritenendo applicabile il prezzo valore. In particolare, aveva ritenuto che la piscina non dovesse essere accatastata, in quanto non ancora idonea all’uso (era stata ceduta allo stato grezzo) e, soprattutto, poiché sprovvista del titolo autorizzatorio (la Dia, infatti, risultava scaduta prima della data di cessione), configurava un abuso edilizio. Di diverso avviso la Corte che ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia e ha affermato che “Il carattere illecito dell’eventuale abuso edilizio, in tesi generale, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato…” (cfr Cassazione, ordinanza 2189/2018).

Osservazioni. È noto che, in materia di imposta di registro, la base imponibile per la tassazione di atti traslativi (o costitutivi) di diritti reali è costituita dal valore del bene o del diritto al momento della stipula dell’atto (articolo 41, Tur) e, in particolare, per gli atti che hanno a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, dal loro valore venale in comune commercio (articolo 51, comma 2, Tur, cosiddetto ‘criterio del valore venale’). È altresì noto che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo di immobili:

  • Iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato e in misura non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti ex articolo 52, comma 4, Tur, e sempre che si tratti di cessioni nei confronti di persone fisiche che non esercitano attività commerciali, artistiche o professionali, e che abbiano a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto (articolo 1, comma 497, legge 266/2005), e cioè anche se quest’ultimo è superiore al valore catastale (cosiddetto criterio del prezzo-valore)
  • Ovvero sprovvisti di rendita ma rispetto ai quali, in atti, gli acquirenti dichiarano, alla stipula del rogito, di volersi avvalere della ‘valutazione automatica su base catastale’ ex articolo 12, Dl 70/1988, convertito dalla legge 145/1988, e si impegnano a seguire i relativi adempimenti procedurali. Il limite posto al potere di accertamento del Fisco trova la sua giustificazione nella presunzione di corrispondenza del valore dichiarato, in applicazione dei criteri tabellari previsti dalla norma, rispetto a quello venale; presunzione che non opera nel caso in cui gli immobili non siano forniti di valore catastale e, inoltre, quando la situazione di fatto, anche a causa dell’azione del possessore, sia mutata rispetto a quella considerata ai fini dell’attribuzione della rendita

In tali fattispecie, infatti, l’ordinamento dispone che si provveda, su denuncia del privato o anche d’ufficio, alla variazione dell’iscrizione in catasto che, non più corrispondente allo stato effettivo e priva del suo valore presuntivo, rende inapplicabile il limite al poter di accertamento dell’ufficio, fondato proprio su quella presunzione. Nella fattispecie esaminata, quindi, la Corte ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere dell’ufficio, tenendo conto che non vi era stato adeguamento del valore catastale del complesso venduto e che nessuna delle giustificazioni dei contribuenti superava tale omissione. Non rilevava, infatti, la circostanza che la piscina era stata venduta allo stato grezzo poiché la consistenza del complesso immobiliare era variata ed era di certo maggiore dopo la sua realizzazione, rispetto al precedente stato dei fatti. A tale riguardo, la Corte ha richiamato il principio generale dettato dall’articolo 2645-bis del codice civile, applicabile anche in materia fiscale, secondo il quale “si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico”, (cfr Cassazione, 29158/2011 e 18211/2016). E neppure poteva essere invocato il mancato completamento, al momento della stipula dell’atto, per giustificare l’eventuale accatastamento solo in un momento successivo alla stessa stipula e a iniziativa degli acquirenti. Una volta presentata la Dia (che, ex articolo 23, comma 2, Dpr 380/2001, ha durata triennale), infatti, gli alienanti avevano termine di 30 giorni per accatastare la piscina; termine che, nella fattispecie, l’ufficio aveva verificato essere scaduto infruttuosamente prima del rogito notarile. Quindi la piscina era abusiva. Al riguardo la Corte ha affermato che il carattere illecito dell’abuso edilizio, precludendo la variazione catastale e comportando il dovere della riduzione in pristino, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato (cfr Cassazione, 11325/2001 e 2189/2018). Di conseguenza, nel caso di abusi edilizi non sanati correttamente, l’ufficio, che non è vincolato dal limite posto dall’articolo 52, comma 4, Tur, ben può provvedere alla valutazione dell’immobile ex articolo 51 Tur, sulla base del valore venale in comune commercio. E riliquidare anche le ipo-catastali (rispettivamente, nella misura del 2% e dell’1%) sulla base di tale valutazione.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Anche sottotetto e seminterrato fanno diventare la casa di “lusso””

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Anche sottotetto e seminterrato fanno diventare la casa di “lusso”

Accolto il ricorso delle Entrate contro la sentenza della Ctr, che aveva annullato la revoca dell’agevolazione prima casa. Il nodo del contendere è sulla modalità di calcolo della superficie utile complessiva che, secondo i giudici di appello, era al di sotto dei 240 mq previsti dalla legge per considerare l’immobile come “di lusso”. Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 2010 dello scorso 26 gennaio.

I fatti di causa. A seguito della notifica di un avviso di liquidazione con il quale gli era stata revocata l’agevolazione fiscale relativa all’acquisto della “prima casa” (articolo 1, parte 1, tariffa allegata al Dpr 131/1986), un contribuente impugnava l’atto impositivo contestando il recupero a tassazione dell’ordinaria imposta di registro e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. I giudici di primo grado confermavano l’operato dell’ufficio. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente e riformava la decisione della Ctp che aveva respinto il ricorso. La Ctr riteneva che l’Agenzia delle entrate avesse erroneamente qualificato l’abitazione in questione come “di lusso”, ai sensi del decreto del ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, con la conseguente revoca del beneficio; per i giudici del gravame la superficie utile complessiva era in realtà inferiore ai 240 mq previsti dal citato Dm, il cui articolo 6 statuisce che sono da ritenersi “di lusso”.Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. Secondo la Ctr, in particolare, non potevano computarsi, ai fini della superficie utile, né il vano seminterrato né il sottotetto, privi dei requisiti previsti dal regolamento edilizio ai fini dell’abitabilità. Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso.

Il giudizio dinanzi alla cassazione. L’ufficio censurava, ai sensi dell’articolo 360 cpc, comma 1, n. 3, la pronuncia della Commissione tributaria regionale, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1 e nota 2-bis, tariffa, parte 1, allegata al Dpr 131/1986, in combinato disposto con il Dm 2 agosto 1969, articolo 6, n. 1072. Con la pronuncia in rassegna la Corte ribadisce, conformandosi a proprie precedenti decisioni sul tema, da un lato il carattere tassativo dei locali da escludere dal calcolo della superficie dell’immobile elencati nell’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969 (Cassazione, n. 18483/2016) e, dall’altro, che “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa … occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al Dm Lavori Pubblici 2 agosto 1969, articolo 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di un’abitazione assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cassazione, nn. 18480/2016, 10191/2016, 25674/2013). La superficie utile complessiva non può – sostengono i giudici di legittimità – restrittivamente identificarsi nella sola superficie abitabile. È l’utilizzabilità della superficie, ossia un connotato che prescinde dalla sua abitabilità, quello più idoneo a esprimere il carattere lussuoso o meno dell’immobile, considerato anche che esso rappresenta un significativo indice della potenzialità abitativa di quest’ultimo. In particolare, ad avviso della Corte suprema, i giudici di secondo grado hanno errato nell’escludere dal computo della superficie utile complessiva sia il piano seminterrato che il sottotetto, in quanto, secondo la Ctr, “costituiti da ambienti non abitabili ai sensi del regolamento edilizio”. Contrariamente a quanto statuito nella pronuncia di secondo grado, la superficie catastale totale dell’immobile è di 371 mq, come risultante dalla visura allegata all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, cui corrisponde una superficie utile complessiva, tenendo conto, legittimamente, sia del piano seminterrato che del sottotetto, certamente superiore a 240 mq. Peraltro, i presupposti della revoca dell’agevolazione sussistono anche alla luce dello jus superveniens introdotto dal Dlgs 23/2011, articolo 10, comma 1, lettera a), che ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso escluso dal beneficio prima casa, sulla base dei parametri indicati nel Dm 2 agosto 1969. Sulla base della nuova disciplina, infatti, l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalle intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie dell’immobile (individuate dal citato decreto), ma dall’iscrizione, o meno, dell’abitazione nelle categorie catastali A1, A8 ovvero A9. Le nuove regole si applicano ai trasferimenti realizzati successivamente al 1° gennaio 2014, per cui la compravendita in esame, anteriore a tale data, continua a essere disciplinata in base al regime previgente. Ferma restando la revoca dell’agevolazione “prima casa”, la Corte ha ritenuto diversamente, tuttavia, per quanto concerne le sanzioni irrogate con l’avviso di liquidazione, ravvisando, nella presente fattispecie, i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, nn costituisce violazione punibile”. Il ricorso è stato, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia è stata decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 cpc, comma 1, con il rigetto del ricorso originario, il riconoscimento della legittimità della revoca dell’agevolazione e la non debenza delle sanzioni.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

23/03/2018 Convegno “Patrimonio di famiglia: protezione e trasferimento”

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Convegno gratuito pubblico –  non riservato agli iscritti Confedilizia

Per i Geometri la partecipazione al Convegno dà diritto a n.  2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNGeGL in vigore dal 01/01/2018).
– Locandina2018 03 23 volantino_convegno_finanza_futuro
– Iscrizione al Convegno: per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia dal portale geometri.certhidea.it  / Calendario Eventi

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Annullato 19/06/2018 Corso “Isolamento acustico degli edifici”

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Per i Geometri la partecipazione al Corso dà diritto a n. 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2018).
– Locandina2018 06 19 Locandina Corso ANIT Isolamento acustico 3
– Iscrizione: per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia dal portale geometri.certhidea.it  / Calendario Eventi; per Praticanti e altri Professionisti vedi modalità riportate sulla locandina

05/06/2018 Corso “Il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici”

By formazione promossa da associazione e collegio | No Comments

Per i Geometri la partecipazione al Corso dà diritto a n. 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2018).
– Locandina2018 06 05 Locandia Corso ANIT Calcolo fabbisogno 3
– Iscrizione: per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia dal portale geometri.certhidea.it  / Calendario Eventi; per Praticanti e altri Professionisti vedi modalità riportate sulla locandina

Annullato 24/05/2018 Corso “Termografia, come impostare una diagnosi a regola d’arte”

By formazione promossa da associazione e collegio | No Comments

Per i Geometri la partecipazione al Corso dà diritto a n. 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2018).
– Locandina2018 05 24 Locandina Corso ANIT Termografia a regola d’arte 3
– Iscrizione: per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia dal portale geometri.certhidea.it  / Calendario Eventi; per Praticanti e altri Professionisti vedi modalità riportate sulla locandina

29/03/2018 Corso “Controllo dei ponti termici: analisi energetica e rischio muffa” – annullato

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Il Corso viene annullato non avendo raggiunto il numero minimo dei partecipanti per attivarlo.

Per i Geometri la partecipazione al Corso dà diritto a n. 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNG e GL in vigore dal 01/01/2018).
– Locandina2018 03 29 Locandina Corso ANIT Controllo ponti termici 3
– Iscrizione: per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia dal portale geometri.certhidea.it  / Calendario Eventi; per Praticanti e altri Professionisti vedi modalità riportate sulla locandina

Tribunale di Reggio Emilia – nuove modalità per giuramento perizie dal 11/01/2018

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Da un recente accesso in Tribunale di un Collega, siamo stati informati circa le nuove modalità per il giuramento delle perizie presso il Tribunale di Reggio Emilia, di cui è venuto a conoscenza solo recandosi presso l’Ufficio preposto, non avendo potuto trovare aggiornamenti al riguardo sul sito del Palazzo di Giustizia
Si trasmette in allegato documento ricevuto a firma della Sig.ra Rosa Maria Todaro del Tribunale di Reggio Emilia e si specificano le seguenti note:
1) Nella e-mail di richiesta appuntamento è opportuno chiedere che venga fornito almeno il numero di prenotazione (da 1 a 30) in quanto all’appuntamento non corrisponde nessun orario
2) Occorre presentarsi muniti di marca da bollo
3) La fotocopia del verbale di asseverazione va riconsegnata dopo il giuramento quindi è inutile averne una copia precedente

Allegato: Tribunale di RE_Giuramento perizie_Modalità dal 11_01_2018.pdf

COM. 2 CTU, CONCILIAZIONE, MEDIAZIONE, STIME
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia

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