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Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Il Mef: no al 9% sul fotovoltaico”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Il Mef: no al 9% sul fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici non è possibile applicare la percentuale di ammortamento del 9% come interpretato dall’Associazione italiana dottori commercialisti (si veda il Sole 24 Ore del 20 settembre), non per motivi di interpretazione della norma, ma per ragioni di gettito. È quanto emerge dalla risposta fornita ieri del ministero dell’Economia al question time, proposto dal deputato Pd Gian Mario Fragomeli, con cui si chiedeva di adottare un provvedimento volto a disporre che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fosse pari al 9%, anche qualora questi siano ancorati al suolo. Il ministero precisa che il riconoscimento di un coefficiente di ammortamento indifferenziato, pari al 9%, a tutti gli impianti fotovoltaici, comporterebbe numerose criticità, tra cui un immediato effetto negativo sul piano del gettito fiscale. In base a quanto previsto dalla circolare 36E/2013, gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni mobili o immobili sulla base della loro potenza nominale e solo quelli con produzione minima (esempio massimo tre kw) si considerano beni mobili. Per quanto riguarda il coefficiente di ammortamento, in considerazione del fatto che il Dm 31 dicembre 1988 non ne prevede uno specifico per questi impianti, l’agenzia delle Entrate ha precisato che si deve far riferimento al coefficiente applicato a beni appartenenti ad altri settori che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. Sulla base di questa indicazione, gli impianti qualificati come beni mobili sono soggetti ad ammortamento con aliquota pari al 9% (in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche); per quelli, invece, qualificabili come beni immobili trova applicazione il coefficiente del 4% (in quanto equiparabili ai fabbricati destinati all’industria). Si ricorda che la precedente circolare della agenzia delle Entrate n. 46/2007 aveva invece indicato la percentuale di ammortamento per tutti gli impianti fotovoltaici nella misura indifferenziata del 9%, Con la norma di comportamento n.197, l’Associazione italiana dottori commercialisti ritiene applicabile il coefficiente di ammortamento fiscale del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica, ad eccezione delle parti dell’impianto che si distinguono quali fabbricati in senso proprio, alle quali è invece applicabile il coefficiente del 4%.Tale interpretazione è coerente anche con la diposizione della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 21) che esclude l’accatastamento per i cosiddetti imbullonati i quali comprendono anche gli impianti fotovoltaici (Agenzia Entrate circolare n. 2/2016). Se questi beni non devono essere accatastati significa che non sono beni immobili. Il ministero dell’Economia, nella risposta fornita precisa che l’aliquota indifferenziata comporterebbe un effetto negativo sul gettito anche per effetto del beneficio del “super ammortamento”; inoltre una unica percentuale di ammortamento contrasterebbe con i criteri civilistici e con i principi contabili che prevedono lo scorporo del terreno dall’impianto (approccio per componenti).

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Donazione e rivendita, non è elusione”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Donazione e rivendita, non è elusione

La vendita di un immobile ricevuto in donazione appena due mesi prima da un genitore non può ritenersi un’operazione elusiva, strutturata al solo fine di evitare l’insorgenza di una plusvalenza tassabile; specialmente se esistono elementi che lascino intendere la «genuinità» dell’operazione, come per esempio il fatto che il denaro ricavato dalla vendita sia stato incassato e trattenuto dal figlio, donatario e cedente, salvo la logica possibilità di restituire al genitore quanto speso per la donazione. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 16158/2016, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr di Venezia. Il caso riguarda la cessione di un terreno edificabile effettuata da un contribuente, il quale aveva precedentemente ricevuto il bene dal padre, per donazione. La rivendita del terreno era avvenuta a brevissima distanza dalla donazione e il prezzo di cessione era pari proprio al valore di donazione: così che, secondo l’Agenzia delle entrate, il quadro complessivo integrava i presupposti per considerare elusiva l’operazione nel suo complesso, composta al fine di evitare la plusvalenza sulla cessione del bene. Dopo risultati alterni nelle commissioni tributarie, giacché il primo grado aveva respinto il ricorso, mentre il collegio regionale aveva accolto l’appello, la cassazione ha posto fine alla vicenda, pronunciandosi a favore del contribuente. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la motivazione enunciata dalla Ctr di Venezia, secondo cui l’elusività doveva ritenersi non sufficientemente dimostrata. Secondo la Cassazione, infatti, la prova presuntiva avanzata dall’amministrazione deve ritenersi superata dagli elementi contrari offerti dal contribuente. In particolare, dal fatto principe che è il donatario ad aver incassato e trattenuto le somme ricavate dalla compravendita, salvo aver restituito al padre il denaro per scontare l’imposta di donazione. In casi del genere, aggiunge Piazza Cavour, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlio, «deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione al figlio». In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, utilizzata ai fini della decisione, la Corte ha ravvisato giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

 

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Canoni di leasing immobiliare deducibili se c’è strumentalità”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Canoni di leasing immobiliare deducibili se c’è strumentalità

Il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16788 del 9 agosto 2016.

La lite. All’esito sfavorevole in primo grado del ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento, ne seguiva il parziale accoglimento dell’appello, riconoscendole il giudice del riesame la deducibilità dei canoni di leasing di un immobile. A tal fine, la Commissione regionale ha motivato che, a norma dell’articolo 40, comma 2, Dpr 917/1986, gli immobili relativi a imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati (“immobili strumentali per natura”) e che, per individuare tale tipologia, occorreva riferirsi alla categoria catastale loro attribuita. Nel susseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in quanto, per giustificare la deduzione dei relativi costi, la Commissione regionale non poteva ritenere sufficiente la qualificazione dell’immobile detenuto in leasing come bene strumentale per natura, ex articoli 102, comma 7 (già 68, comma 8), e 75 (ora 109) del Tuir, occorrendo invece la verifica del requisito dell’inerenza, ossia che il bene sia effettivamente destinato all’esercizio dell’attività produttiva (correlazione tra costo e ricavi), concorrendo alla determinazione del reddito. In caso contrario, si ammetterebbe la deduzione – contra legem – anche nel caso di beni utilizzati per fini personali o per fini comunque estranei all’attività dell’impresa.

Motivi della decisione. La Corte di cassazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Partendo dall’incontrovertibile dato di fatto che in sede di processo verbale di constatazione era stato accertato che l’immobile detenuto in leasing non era mai stato utilizzato per l’attività di impresa, ma solo per esigenze personali, nell’accogliere il ricorso erariale la Suprema corte sottolinea che, nel caso in esame, il giudice d’appello si è limitato a ravvisare la strumentalità per natura ricavandola “esclusivamente” dalla categoria catastale (classificati nei gruppi B, C, D ed E, nonché A/10 – uffici, così come da risoluzione ministeriale n. 3/330 del 3 marzo 1989), mentre invece avrebbe dovuto valutare in concreto, in base agli elementi dedotti in giudizio, la funzione strumentale del bene in rapporto all’attività societaria. Pertanto, è da precisare, in via prioritaria, che la strumentalità del bene non può essere presunta, ma deve essere provata di volta in volta, senza che sia ipotizzabile una categoria di beni “oggettivamente strumentali”, ovvero strumentali “in re ipsa“. In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Dpr 917/1986 (ora articolo 43), presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è “in re ipsa“, potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’esercizio di impresa (così Cassazione 12999/2007 e 4306/2015). Deve, quindi, affermarsi che, nell’ipotesi in esame, occorre parlare non di una strumentalità “oggettiva”, bensì di una strumentante “astratta”, nel senso che deve pur sempre accertarsi il rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, potendosi però, in concreto, prescindere dall’utilizzo diretto del bene, purché in presenza del presupposto dell’insuscettibilità di diversa destinazione. Nel caso di specie, invece, conclude la sezione tributaria, il giudice d’appello si è erroneamente limitato a ravvisare la strumentalità “per natura” ricavandola dalla categoria catastale, tralasciando di valutare in concreto il rapporto funzione strumentale del bene/attività aziendale, costituendo l’inerenza – in ultima analisi – condizione generale per la deduzione delle spese ai sensi dell’articolo 109 del Tuir. Solo così, in presenza di bene immobile strumentale all’attività svolta, è ammessa la deducibilità fiscale dei canoni di leasing. Parallelamente, anche ai fini Iva, l’imprenditore che intenda avvalersi della detrazione del tributo (articolo 19 del Dpr 633/1972) deve provare, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività di impresa e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (ex plurimis, vedi Cassazione 1421/2008, 7465/2009, 6883 e 16684 del 2016). Anche secondo la giurisprudenza comunitaria, per stabilire se sia o meno detraibile un’attività di acquisto o ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, “deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali” (Corte di giustizia, cause C-97/90 del 1991, C-400/98 del 2000, C-334/10 del 2012).

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Per il leasing risoluzione con più certezza”

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Per il leasing risoluzione con più certezza

Il leasing, per effetto del Ddl concorrenza (che via via incrementa i propri contenuti nel suo progressivo iter parlamentare), naviga verso il suo recepimento tra i contratti tipici del nostro ordinamento, dopo che, per anni, è stato l’esempio principe della categoria dei contratti atipici. Il Ddl, oltre a fornirne una rilevante regolamentazione (per risolvere controversie interpretative che affaticano la gestione dei contratti in default e le aule giudiziarie), ne offre anzitutto la definizione. Per “locazione finanziaria” dunque si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo dell’articolo 106 Tub (e, quindi, non da operatori non finanziari), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. Dopo aver dato questa nozione di leasing, il Ddl definisce anche il concetto di «grave inadempimento», e cioè il presupposto in base al quale il soggetto concedente può invocare la risoluzione del contratto (fermo restando che per il leasing abitativo resta fermo che il grave inadempimento si ha solo nel caso di mancato pagamento di 18 rate): per grave inadempimento dell’utilizzatore si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Questa definizione è importante perché affida la questione della rilevazione del presupposto della risoluzione del contratto a un criterio matematico e la sottrae a valutazioni discrezionale. Una volta risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed, evidentemente, lo pone in vendita; all’utilizzatore spetta quanto ricavato dalla vendita, dedotta la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Viceversa, se con la vendita il concedente non percepisce un importo pari a quanto gli spetta, conserva, per l’eccedenza, un credito verso l’utilizzatore. Questa regolamentazione, dunque, chiude una volta per tutte la discussione se alla risoluzione del contratto di leasing debbano applicarsi i principi dell’articolo 1526 del Codice civile o quelli dell’articolo 72-quater della legge fallimentare, compiendo una decisa scelta in quest’ultimo senso. La vendita deve essere effettuata secondo criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell’utilizzatore. La vendita, inoltre, va effettuata a condizioni di mercato, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento a questi valori, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

 

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Nel 2014-2015 lavori edili nel 40% dei condomini”

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Nel 2014-2015 lavori edili nel 40% dei condomini

È nei condomìni il volano dell’edilizia: l’indagine di Tecnoborsa, curata da Alice Ciani e Lucilla Scelba, dimostra che manutenzioni (ordinarie e straordinarie), interventi di risparmio energetico e sulla sicurezza impegnano le finanze condominiali mantenendo l’industria edile (almeno sinché vengono rinnovati quei bonus fiscali che il Governo vorrebbe, almeno per il risparmio energetico, prorogare di altri tre anni). Dall’indagine 2016 (effettuata su un campione di 2.147 casi) risulta che il 42,6% delle famiglie intervistate vive in un condominio. Valter Giammaria, Presidente di Tecnoborsa, spiega che: «Il 40,4% delle famiglie la cui abitazione fa parte di un condominio ha dichiarato di aver fatto eseguire interventi di ristrutturazione riguardanti l’edificio; in particolare, il 22,8% ha detto che si è trattato di lavori consistenti, mentre il restante 17,6% ha eseguito solo interventi di modesta entità. Rispetto alla ripartizione geografica le aree più attive sono state quelle dei centri con meno di 250.000 abitanti nel Nord-Ovest». Per quanto riguarda l’aspetto del risparmio energetico in condominio, il 27,1% delle famiglie ha risposto affermativamente. Più attive sono le città tra i 40.000 e i 250.000 residenti nel Nord-Ovest. Più in dettaglio, il 41,5% ha dichiarato che i lavori hanno riguardato l’impianto elettrico; il 33% la sostituzione della caldaia; il 24,2% l’isolamento termico dell’edificio; il 12,8% l’impianto solare – di cui il 5% ha riguardato solo acqua calda, il 3,1% solo il riscaldamento e il 4,7% entrambi – e, infine, il restante 6,6% altri interventi tipo sostituzione di infissi esterni e/o installazione di valvole termostatiche. Il totale supera il 100% perché in alcuni casi è stato eseguito più di un intervento.

Le famiglie. Tecnoborsa ha allargato l’indagine anche sulle singole famiglie che hanno eseguito lavori all’interno della propria abitazione nel biennio 2014-2015: «L’8% degli intervistati – dice Giammaria – ha dichiarato di aver ristrutturato tutto o in parte l’interno di una casa di proprietà». Tra gli interventi più frequenti la sostituzione della caldaia al primo posto col 34,1%, seguita dalla sostituzione delle finestre al 27,7% e dal rifacimento dell’impianto elettrico per il 27% delle famiglie.

La sicurezza. Anche sulla sicurezza l’indagine Tecnoborsa riserva sorprese: antifurto e porta blindata sono i preferiti. Infatti, circa l’80% delle famiglie teme molto o abbastanza furti e rapine in casa, mentre si aggira sul 70% chi teme danneggiamenti, per cui c’è circa un quarto degli intervistati che si è munito di una polizza assicurativa per recuperare almeno in parte gli eventuali danni.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

 

 

Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Prima casa, il bonus fiscale ha accesso esteso e facilitato”

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LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Prima casa, il bonus fiscale ha accesso esteso e facilitato

Con la Stabilità 2016, da quest’anno, è fiù facile fruire dell’agevolazione prima casa per chi intende cambiare l’abitazione. Infatti, è ora consentito di accedere alla tassazione ridotta sull’acquisto della nuova abitazione, purché la precedente venga venduta entro un anno. Se realizzare questo proposito diventerà difficile, si potrà rinunciare al beneficio fiscale senza sanzioni entro il suddetto termine. Va precisato che il trattamento agevolato, riassunto nella tabella (nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 131/86 ), non spetta per l’acquisto di abitazioni classificate nelle categorie catastali A1.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia

 

Com. 12 Green Building – Il 29/06/2016 entrano in vigore le nuove norme UNI 11300 parte 4, 5 e 6 e le norme UNI 10349 parti 1, 2 e 3, riguardanti il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

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LA COMMISSIONE 12 “GREEN BUILDING” INFORMA

Il 29/06/2016 entrano in vigore le nuove norme UNI 11300 parte 4, 5 e 6 e le norme UNI 10349 parti 1, 2 e 3, riguardanti il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Si riporta agli iscritti una breve descrizione di ogni norma per capire di cosa si tratta:

UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e  diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“.
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle  prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:
ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa
calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata
La nuova UNI 10349-1 sostituisce la UNI/TR 11328-1:2009.

UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”
Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo. 

UNI 10349-3:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”
La UNI 10349 – 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti. 

Esempio:  Reggio Emilia cambiano alcuni dati per i calcoli: i gradi giorno passano da 2560gg a 2518gg mentre l’irradianza media mensile massima passa da 294 W/mq a 277,6 W/mq

UNI/TS 11300-4:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:
– impianti solari termici
generatori a combustione alimentati a biomasse
– pompe di calore
– impianti fotovoltaici
– cogeneratori
Sono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.

UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili
La specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:
– il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata
la quota di energia da fonti rinnovabili
Fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano:
1. le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico
2. 
la valutazione dell’energia elettrica esportata
3. la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili
4. la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative

UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto.
I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

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