Servizio Energia ed Economia Verde – Direzione Generale – Attività Produttive, Commercio, Turismo – Regione Emilia-Romagna Comunica: Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici entreranno in vigore il giorno 6 ottobre 2011 quando la delibera DGR 1366/2011 verrà pubblicata sul numero 151 del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, consultabile all’indirizzohttp://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca .
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STIMA E CUSTODIA IMMOBILIARE CIRCOLARE 10.09.2011 CIRCOLARE DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DEL 10.09.2011 CON PRECISAZIONI DEL 14.09.2011.
Gli obblighi che incombono sul datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori non possono comunque venire meno anche nel caso di un rapporto fra padre e figlio in una impresa familiare Un’importante sentenza della Cassazione Penale, la n. 38118 del 27 ottobre 2010, sancisce la definizione sia di datore di lavoro che del lavoratore ai fini della applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo la Corte, l’individuazione della figura del datore di lavoro non si fonda tanto sulla presenza di un rapporto di lavoro quanto sulla responsabilità di un organizzatore di impresa e sulla sua titolarità di fatto dei poteri decisionali e di gestione alle quali corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza sul lavoro.D’altro canto il lavoratore non si individua solo in una condizione di dipendenza e di una sua subordinazione rispetto ad altri ma può basarsi anche solo sul fatto che lo stesso presti una attività lavorativa per conto di colui che gestisce la organizzazione della struttura essendo questa relazione di fatto che determina l’applicabilità delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa sentenza, riguarda un rapporto di lavoro fra padre e figlio: il padre è stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno del proprio figlio, caduto da una scala portatile appoggiata a un silos. Al padre è stato contestato di aver cagionato la morte del figlio per imprudenza, per non aver fornito al proprio figlio, assunto quale collaboratore familiare presso la sua ditta, una scala dotata di tutti i dispositivi di sicurezza idonei a impedire lo scivolamento; nonché per non avere disposto che la stessa scala fosse trattenuta al piede da altra persona presente sul luogo; per aver mancato di disporre che la scala venisse vigilata da terra da altra persona.Il padre ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, tra l’altro, di non avere nei confronti del figlio nessun dovere di vigilanza, essendo, lo stesso, non un lavoratore dipendente o subordinato ma un collaboratore familiare.Il ricorso è stato considerato inammissibile dalla Corte di Cassazione che ha pertanto confermata la condanna dell’imputato. La suprema Corte ha rammentato: “l’indefettibilità degli obblighi che comunque incombono sul datore di lavoro e titolare della posizione di garanzia qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi’. In un’altra circostanza simile, la suprema Corte ebbe modo di precisare: “la disciplina legale e particolarmente la normativa in materia di sicurezza tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un’impresa familiare”.geom. Gibertini
Attrezzature di lavoro: presto verrà dato il via ai controlliIl 29 Aprile scorso è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto 11 Aprile 2011.Il decreto regola le modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro, indicate nell’allegato VII del Testo Unico sulla sicurezza, eseguite da INAIL e ASL territoriali e disciplina le modalità e condizioni per le quali le stesse verifiche possano essere effettuate anche da soggetti privati.Le attrezzature e la frequenza delle verifiche sono le seguenti:Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifugaa) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgb) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgc) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kgd) Carrelli semoventi a braccio telescopicoe) ldroestrattori a forza centrifugaSollevamento personea) Scale aree a inclinazione variabileb) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzatoc) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a manod) Ponti sospesi e relativi arganie) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonnef) Ascensori e montacarichi da cantiereGas, Vapore, Riscaldamentoa) Attrezzature a pressione:l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar2. Generatori di vapor d’acqua3. Generatori di acqua surriscaldata (1)4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)6. Forni per le industrie chimiche e affinib) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.Per le attrezzature riportate nella tabella, la prima verifica è effettuata dall’INAIL nel termine di 60 giorni dalla richiesta. Qualora tale termine decorra inutilmente il datore di lavoro potrà avvalersi delle ASL o di altri soggetti pubblici o privati abilitati all’effettuazione del controllo. Le verifiche successive alla prima, secondo il decreto, sono effettuate dagli stessi soggetti ma nel termine di 30 giorni dalla richiesta.Il decreto entrerà in vigore il 29 Luglio 2011. Geom. Gibertini
Sentenza della Cassazione: l’impresa appaltatrice deve garantire le capacità tecniche “Il committente deve garantire che l’impresa appaltatrice sia in possesso delle capacità tecniche e organizzative per realizzare i lavori appaltanti nel rispetto delle norme di sicurezza ed attuando le necessarie misure di prevenzione”. Questa la conclusione della Sentenza n. 31633/2010 con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili, per la mancata verifica della “idoneità tecnica” della ditta subappaltatrice a svolgere i lavori, il responsabile legale della ditta appaltatrice, il direttore di cantiere ed il capo cantiere in seguito a un infortunio mortale occorso ad un operaio intento alla congiunzione di due tubi di acciaio all’interno di uno scavo per la costruzione di una nuova condotta di un acquedotto. I giudici hanno ritenuto la ditta subappaltatrice non idonea allo svolgimento del lavoro, sia perchè priva dei mezzi necessari ad attuare le misure di prevenzione idonee come contenute nel piano di sicurezza, sia per il tempo esiguo prospettato per il termine dell’appalto (90 giorni), e hanno così imputato la responsabilità in capo al legale rappresentante della ditta appaltatrice firmatario del contratto con l’impresa subappaltante. Un passo della sentenza recita così: “Il responsabile legale della ditta appaltatrice e firmatario del contratto con la ditta subappaltatrice era da ritenersi responsabile del verificarsi dell’evento mortale per avere affidato una parte importante dei lavori ad una impresa oggettivamente priva dei mezzi e della organizzazione necessari al fine di garantire il rispetto delle norme di protezione dell’incolumità dei lavoratori”. Allo stesso modo responsabili dell’evento mortale sono stati ritenuti il direttore del cantiere e il capocantiere per il mancato obbligo di vigilanza sulle modalità con cui erano eseguiti i lavori, in quanto come responsabili dei lavori competeva loro la supervisione degli stessi. Infatti, i responsabili in cantiere si sarebbero dovuti impegnare a interrompere i lavori svolti senza il rispetto delle norme di sicurezza e avrebbero dovuto interessarsi del modo in cui il subappaltatore eseguiva i lavori, cooperando con lo stesso all’attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni.Geom. Gibertini