Sicurezza

Collegio Geometri – Aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della sicurezza – autocertificazione

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e-mail del 15/05/2013 Ai Coordinatori della Sicurezzache NON hanno ad oggi inviato autocertificazione ovvero idonea documentazione Richiamando la precedente comunicazione Prot.  n. 124 del 23/01/2013 (che si allega per pronto riferimento), con la presente si informa che, nulla essendo pervenuto al riguardo, si procederà come previsto e senza ulteriore avviso alla sospensione dall’anagrafica tenuta dal Collegio e pubblicata sul sito, dell’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE); pertanto già dal giorno 16/05/2013 e sino all’avvenuta dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, in corrispondenza del Tuo nominavo non sarà rilevabile l’abilitazione al suddetto ruolo.Al completamento delle 40 ore di aggiornamento, per ottenere il ripristino dell’abilitazione è necessario recapitare alla Segreteria del Collegio (a brevi mani o tramite e-mail ecc…), l’allegato modulo compilato in autocertificazione corredato da copia degli attestati di frequenza conseguiti.Se si è compiuto l’aggiornamento, ma non tutti gli attestati sono stati rilasciati dagli Enti preposti, si procederà comunque, sulla base dell’autocertificazione, a ripristinare l’abilitazione, fermo restando l’impegno a produrre le attestazioni di frequenza in copia non appena possibile.Cordiali saluti.il Segretario del Collegio Barigazzi PietroCollegio Geometri e Geometri Laureatidella Provincia di Reggio EmiliaVia A. Pansa, 3542124 Reggio Emilia (RE)

Lettera Prot 124 del 23 01 2013

Autocertificazione

PRESENZA COSTANTE DEL PREPOSTO SUL POSTO DI LAVORO – SENTENZA DELLA CASSAZIONE

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Reggio Emilia, lì 28.05.2012  PRESENZA COSTANTE DEL PREPOSTO SUL POSTO DI LAVORO – SENTENZA DELLA CASSAZIONERecentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012, ha posto in evidenza l’interpretazione del ruolo di sorveglianza del preposto (capocantiere, capoturno, caporeparto, capoufficio,…) per quanto riguarda la sua continuativa presenza o meno sul posto di lavoro, in relazione agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.“Al preposto – ha sostenuto Cassazione – non viene richiesta una presenza continua sul posto di lavoro per lo svolgimento della sua funzione di sorveglianza, ma è comunque necessario che lo stesso ponga in essere una costante ed assidua vigilanza e dia istruzioni precise anche per lavori che possano ritenersi di semplice esecuzione tanto più quando si tratti di un lavoro che egli stesso ha ordinato ed al quale il lavoratore è stato addetto per la prima volta…”La sentenza precisa inoltre, relativamente a quanto sopracitato che ““non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza”Da quanto disposto dalla presente sentenza, si evince l’importanza della formazione specifica per quanto riguarda la figura di preposto, in modo da garantire un corretto e puntuale espletamento delle proprie funzioni.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI : Prorogata per le piccole aziende la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi

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E`  stato  prorogato  il termine  del  30/6/2012  entro  il  quale,  ai  sensi  dell`art.  29  comma  5  del D.  Lgs.  9/4/2008  n.  81,  i  datori  di  lavoro  che  occupano fino  a  10  lavoratori possono autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi.Il  nuovo  termine è  slittato fino alla scadenza del terzo mese  successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sulle procedure standardizzate di  cui  all`articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Circolare 11.12 – Proroga dell’autocertificazione dei rischi