Circolare su non responsabilità Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione

By 23 Maggio 2012 atti e verbali No Comments

Sentenza n. 6379 del 16 febbraio 2012 – Cassazione Penale Sez. IV sulla non responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione .Segnaliamo un’importante sentenza della Corte di Cassazione penale relativamente alle responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione.La suprema Corte afferma che le figure tradizionali del sistema antinfortunistico sono il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, affermando che il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ha solo un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni.Il caso e l’iter giudiziario. Nel caso in esame i lavoratori vittime dell`infortunio stavano lavorando in quota su un solaio in corso di realizzazione. Erano per questo state collocate alcune solette in cemento armato e su di esse era in corso il getto del calcestruzzo quando improvvisamente il solaio è crollato sotto il peso del cemento, determinando la caduta dei lavoratori. La causa del crollo veniva individuata nella mancanza di un corretto puntellamento del solaio con un numero appropriato di sostegni.Il Tribunale ha ritenuto responsabili il legale rappresentante ed il capo cantiere dell’impresa edile in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dei due lavoratori e li ha condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.Il legale rappresentante e il capo cantiere hanno ricorso in cassazione sostenendo che agli stessi non poteva essere rivolto nessun addebito in quanto non erano soggetti addetti al controllo della sicurezza e che la responsabilità invece andava attribuita al committente nella veste di appaltatore essendo il ruolo del subappaltatore del tutto marginale.l ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato.Si riporta dalla sentenza: “…il coordinatore per l`esecuzione dei lavori ha solo una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che è invece demandato in primo luogo al datore di lavoro dell`impresa esecutrice ed al preposto”. (…) Non vi è dubbio, infatti”, che la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente di cantiere è prioritaria; e l`eventuale presenza di altri responsabili non esclude per nulla quella degli indicati soggetti”.Si allega la sentenza n. 6379 del 16 febbraio 2012

Sentenza 6379 del 14 02 2012

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