Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa

LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Lavori condominiali. Il direttore delle Entrate ha poi preso in esame altre agevolazioni contenute nel Ddl di bilancio 2017, in particolare i lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, in primis quelli antisismici. Si tratta non solo di una proroga di quanto già previsto dalle norme vigenti ma, in molti casi, di un vero e proprio rafforzamento delle detrazioni, anche attraverso la possibilità di cederle sotto forma di credito d’imposta. Inoltre, in continuità con quanto previsto dalle norme in vigore fino al 2016, vengono equiparati ai lavori condominiali quelli che riguardano l’intero edificio anche se realizzati sulle parti di proprietà dei singoli condomini (ad esempio, vengono sostituiti gli infissi di tutte le case). Le agevolazioni per i lavori condominiali di risparmio energetico e antisismici sono prorogati di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021; quelli che interessano le singole unità abitative, invece, fino al 31 dicembre 2017. In materia di risparmio energetico, la detrazione è confermata al 65% per gli interventi su singole unità abitative e parti condominiali; in quest’ultimo caso, però, il bonus passa:

  • al 70%, se gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio producono un risparmio energetico più significativo
  • al 75%, se gli interventi migliorano la prestazione energetica invernale e estiva.

Per queste tipologie di lavori, il limite di spesa agevolabile è fissato in 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Proseguendo nel suo intervento, la numero uno delle Entrate ha evidenziato come il Ddl di bilancio rafforza le agevolazioni fiscali per quanti adottano misure antisismiche per le parti comuni di edifici condominiali. Infatti, non solo viene confermata la misura potenziata (al 65%) della detrazione già prevista fino al 31 dicembre 2016, ma ne è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, consentendone la ripartizione in cinque quote annuali invece delle “solite” dieci. Inoltre, a partire dal 2017 il beneficio si applica anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 (non più solo la 1 la 2) ed è esteso a tutti gli immobili abitativi e produttivi. La misura della detrazione è incrementata:

  • al 70% (ovvero al 75%, in caso di lavori condominiali), se gli interventi comportano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
  • all’80% (ovvero al 85%, in caso di lavori condominiali), se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il tetto massimo agevolabile è pari a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Per consentire l’accesso agli incentivi al maggior numero possibile di cittadini è previsto che la fruizione del beneficio fiscale può avvenire mediante la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione spettante. Tale opportunità era già stata concessa dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”: potevano cedere il bonus all’impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, che poi lo sfruttavano in compensazione. Nella nuova versione, sarà più facile sia per il cedente che per il cessionario avvalersi di questa misura: il cedente potrà anche non trovarsi nella no tax area e destinare il credito a un soggetto diverso dai fornitori; il cessionario potrà, a sua volta, cederlo ad altri soggetti privati, oltre che utilizzarlo in compensazione.

Premi di risultato e welfare aziendale. Il Ddl di bilancio amplia la platea dei lavoratori ammessi al regime agevolato (imposta sostitutiva del 10%) per i premi di risultato, incrementa l’entità degli stessi premi agevolabili e incentiva il ricorso al welfare aziendale. Dal 2017, infatti, possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori del settore privato che hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80mila euro, mentre l’importo del premio di produttività agevolabile è elevato da 2mila a 3mila euro ovvero, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale, da 2.500 a 4mila euro. Per quanto riguarda il welfare aziendale, nel solco tracciato dalla legge di stabilità 2016 che ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di convertire il premio di risultato agevolabile con benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il Ddl in esame estende tale possibilità all’utilizzo di autovetture aziendali, alla locazione di fabbricati e alla concessione di prestiti a tassi agevolati. Inoltre, per prestazioni di particolare rilevanza sociale (assistenza sanitaria, previdenza complementare, azionariato diffuso), non si tiene conto dei limiti ordinariamente previsti per l’esclusione dal reddito di tali benefit (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare, 3.615,20 per i contributi alle casse di assistenza sanitaria, 2.065,83 per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).

Regime opzionale per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia. L’ultimo argomento trattato dal direttore è l’opzione, esercitabile dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e valida per quindici anni, per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. La scelta consente di assoggettare a tassazione ordinaria i soli redditi prodotti nel nostro Paese, mentre quelli di fonte estera saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui; per ogni familiare che esercita la stessa opzione, l’imposta è dovuta nella misura ridotta di 25mila euro.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia