LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Donazione e rivendita, non è elusione
La vendita di un immobile ricevuto in donazione appena due mesi prima da un genitore non può ritenersi un’operazione elusiva, strutturata al solo fine di evitare l’insorgenza di una plusvalenza tassabile; specialmente se esistono elementi che lascino intendere la «genuinità» dell’operazione, come per esempio il fatto che il denaro ricavato dalla vendita sia stato incassato e trattenuto dal figlio, donatario e cedente, salvo la logica possibilità di restituire al genitore quanto speso per la donazione. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 16158/2016, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr di Venezia. Il caso riguarda la cessione di un terreno edificabile effettuata da un contribuente, il quale aveva precedentemente ricevuto il bene dal padre, per donazione. La rivendita del terreno era avvenuta a brevissima distanza dalla donazione e il prezzo di cessione era pari proprio al valore di donazione: così che, secondo l’Agenzia delle entrate, il quadro complessivo integrava i presupposti per considerare elusiva l’operazione nel suo complesso, composta al fine di evitare la plusvalenza sulla cessione del bene. Dopo risultati alterni nelle commissioni tributarie, giacché il primo grado aveva respinto il ricorso, mentre il collegio regionale aveva accolto l’appello, la cassazione ha posto fine alla vicenda, pronunciandosi a favore del contribuente. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la motivazione enunciata dalla Ctr di Venezia, secondo cui l’elusività doveva ritenersi non sufficientemente dimostrata. Secondo la Cassazione, infatti, la prova presuntiva avanzata dall’amministrazione deve ritenersi superata dagli elementi contrari offerti dal contribuente. In particolare, dal fatto principe che è il donatario ad aver incassato e trattenuto le somme ricavate dalla compravendita, salvo aver restituito al padre il denaro per scontare l’imposta di donazione. In casi del genere, aggiunge Piazza Cavour, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlio, «deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione al figlio». In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, utilizzata ai fini della decisione, la Corte ha ravvisato giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia