LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Il Mef: no al 9% sul fotovoltaico
Per gli impianti fotovoltaici ed eolici non è possibile applicare la percentuale di ammortamento del 9% come interpretato dall’Associazione italiana dottori commercialisti (si veda il Sole 24 Ore del 20 settembre), non per motivi di interpretazione della norma, ma per ragioni di gettito. È quanto emerge dalla risposta fornita ieri del ministero dell’Economia al question time, proposto dal deputato Pd Gian Mario Fragomeli, con cui si chiedeva di adottare un provvedimento volto a disporre che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fosse pari al 9%, anche qualora questi siano ancorati al suolo. Il ministero precisa che il riconoscimento di un coefficiente di ammortamento indifferenziato, pari al 9%, a tutti gli impianti fotovoltaici, comporterebbe numerose criticità, tra cui un immediato effetto negativo sul piano del gettito fiscale. In base a quanto previsto dalla circolare 36E/2013, gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni mobili o immobili sulla base della loro potenza nominale e solo quelli con produzione minima (esempio massimo tre kw) si considerano beni mobili. Per quanto riguarda il coefficiente di ammortamento, in considerazione del fatto che il Dm 31 dicembre 1988 non ne prevede uno specifico per questi impianti, l’agenzia delle Entrate ha precisato che si deve far riferimento al coefficiente applicato a beni appartenenti ad altri settori che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. Sulla base di questa indicazione, gli impianti qualificati come beni mobili sono soggetti ad ammortamento con aliquota pari al 9% (in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche); per quelli, invece, qualificabili come beni immobili trova applicazione il coefficiente del 4% (in quanto equiparabili ai fabbricati destinati all’industria). Si ricorda che la precedente circolare della agenzia delle Entrate n. 46/2007 aveva invece indicato la percentuale di ammortamento per tutti gli impianti fotovoltaici nella misura indifferenziata del 9%, Con la norma di comportamento n.197, l’Associazione italiana dottori commercialisti ritiene applicabile il coefficiente di ammortamento fiscale del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica, ad eccezione delle parti dell’impianto che si distinguono quali fabbricati in senso proprio, alle quali è invece applicabile il coefficiente del 4%.Tale interpretazione è coerente anche con la diposizione della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 21) che esclude l’accatastamento per i cosiddetti imbullonati i quali comprendono anche gli impianti fotovoltaici (Agenzia Entrate circolare n. 2/2016). Se questi beni non devono essere accatastati significa che non sono beni immobili. Il ministero dell’Economia, nella risposta fornita precisa che l’aliquota indifferenziata comporterebbe un effetto negativo sul gettito anche per effetto del beneficio del “super ammortamento”; inoltre una unica percentuale di ammortamento contrasterebbe con i criteri civilistici e con i principi contabili che prevedono lo scorporo del terreno dall’impianto (approccio per componenti).
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia