Com. 8 Condominio, Fisco immobiliare – informa “Iva al 10% sul metano per il condominio”

LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA

Iva al 10% sul metano per il condominio

Cambiare fornitore dei servizi elettrici e di riscaldamento è una scelta dell’amministratore per contenere i costi energetici,ma spesso può accadere che non si vigili sulla corretta applicazione dell’Iva. Tale imposta indiretta, che viene assolta dal consumatore finale e in questo caso dal condominio, se non correttamente applicata determina un maggior onere per la collettività. Il Dpr 633/72 indica quali prestazioni di servizio sono riconducibili ad imposta agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria attualmente al 22 per cento. Negli edifici a destinazione residenziale, le forniture di energia elettrica per uso domestico sono soggette all’aliquota del 10% come previsto dalla tabelle A/3 parte III al punto 103) del richiamato Dpr 633/72. Per quanto attiene il gas da riscaldamento, invece, il Dpr 633/72, alla tabella A/3 parte III, al punto 127-bis) inserisce la «somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui» tra i beni e servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento. Tale indicazione è stata chiaramente recepita ed applicata per le singole utenze abitative, ma spesso disattesa in quella condominiali. A supporto della pacifica applicabilità dell’aliquota agevolata nelle fornitura di gas da riscaldamento, a servizio di edifici a destinazione residenziale è intervenuta la risoluzione 112/E del 22 ottobre 2010. Con particolare riferimento alla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni che utilizzano impianti di tipo centralizzato, la risoluzione n. 108 del 2010 ha precisato che il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell’aliquota del 10%, di cui al n. 127-bis della tabella A, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio. Conseguentemente, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 metri cubi deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato, e al netto di quelle unità immobiliari che eventualmente fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato per combustibile a usi civili, per il quale risulta già applicabile l’aliquota agevolata prevista dal n. 127-bis. La risoluzione ricorda che questo principio va applicato in modo da escludere all’origine la possibile duplicazione del beneficio contenuto nel n. 127-bis, pena la violazione della disciplina comunitaria di riferimento.

Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia