LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Iva, immobili a definizione ampia
Dal 2017 sono in vigore le regole comunitarie che definiscono il concetto di immobile ai fini Iva e che ne individuano i servizi collegati. La latitanza di una definizione di derivazione comunitaria di bene immobile ha comportato, nel tempo, un notevole sforzo interpretativo da parte dei contribuenti e delle amministrazioni dei diversi Stati Ue. Le nuove disposizioni non solo dovrebbero ridurre le contestazioni relative alle operazioni con soggetti non residenti, ma possono avere un impatto diretto anche sulle norme interne, come quella del reverse charge su determinati servizi relativi a edifici. L’articolo 13 ter del regolamento (Ue) n. 282/2011, introdotto dal regolamento n. 1042/2013 con effetto dal 2017, definisce il concetto di bene immobile ai fini Iva, indicando chiaramente che tale definizione deve essere utilizzata ai fini della corretta applicazione dell’imposta, in genere, visto l’esplicito riferimento alla direttiva 2006/112/Ce senza limitazione alcuna. Quanto previsto dall’articolo 13 ter non dovrebbe quindi essere considerato solo per individuare il luogo in cui rileva l’operazione (“territorialità”) ma anche per una corretta attuazione di qualsiasi altra disposizione Iva che si riferisca a beni immobili. Nel diritto interno, una delle regole controverse a livello interpretativo è, senza dubbio, quella relativa ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (articolo 17, comma 6, lett. a-ter, Dpr n. 633/72). Tale disposizione, come osserva l’agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2015, fa testuale riferimento al concetto di edificio, e non di immobile, rilevandone l’assenza di una definizione in ambito Iva di questo concetto. Per colmare il vuoto normativo, l’Agenzia richiama quindi, oltre all’articolo 2 del Dlgs n. 192/2005, la circolare del ministero dei Lavori pubblici n. 1820/1960 che “parifica” i concetti di edificio e fabbricato. Le Entrate evidenziano poi che vanno escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni aventi a oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso. Si potrebbe allora affermare che, dal momento che la norma domestica richiama il concetto di edificio, e non di immobile, nulla cambi rispetto al passato, potendosi ritenere ancora valide le precisazioni delle Entrate. Tuttavia, va osservato che l’articolo 13 ter del regolamento n. 282/2011 individua come immobili, tra gli altri, «qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile». Questo significa che i concetti richiamati nella norma domestica sono ora presenti nella disposizione regolamentare che, in quanto tale, non necessita di recepimento da parte dei singoli Stati. Considerato che, come si legge nelle note esplicative della Commissione Ue del 26 ottobre 2015, mentre per fabbricato s’intende una struttura (eretta dall’uomo) con un tetto e dei muri, come una casa o una fabbrica, il termine edificio ha un significato più ampio e comprende altre strutture tra le quali, ad esempio, opere di ingegneria civile, come ponti, dighe, centrali elettriche, eccetera. L’Agenzia dovrebbe intervenire quanto prima al fine di (ri)parametrare le posizioni assunte nelle circolari 14/E e 37/E del 2015 e, soprattutto, di chiarire, come vorrebbe la logica, se il riferimento della norma interna al concetto di edificio debba essere inteso come relativo a edifici e fabbricati, nell’attuale accezione europea. In assenza di chiarimenti non dovrebbero essere sanzionati né i contribuenti che continuano a seguire le vecchie indicazioni, né coloro che si adeguano alle nuove definizioni. Diversamente, si gli uffici avrebbero “carta bianca” per contestare qualsiasi comportamento. E questo non è evidentemente ammissibile.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia