LA COMMISSIONE 8 “CONDOMINIO – FISCO IMMOBILIARE” INFORMA
Nelle verifiche fiscali confronto preventivo a tutto campo
Nei controlli fscali il contraddittorio preventivo è a tutto campo. Senza limiti legati alla tipologia del tributo accertato. Continua, infatti, a non convincere, anche a seguito di recenti interventi della giurisprudenza di merito e di prassi dell’agenzia delle Entrate, la soluzione adottata di recente dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza 24823/2015) secondo cui un obbligo generalizzato di attivazione del dialogo con il contribuente sarebbe configurabile solo rispetto ai tributi armonizzati e solo se il contraddittorio avesse condotto a risultati differenti. In attesa che la Consulta si pronunci sulla costituzionalità o meno dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 a seguito della remissione operata dalla Ctr di Firenze con l’ordinanza 736/2016 è opportuno ripercorrere i passaggi normativi, giurisprudenziali e di prassi che hanno caratterizzato l’istituto anche per valutare (si veda l’altro articolo in pagina) la coerenza del nostro sistema con quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nell’ambito del procedimento di accertamento tributario, il diritto del contribuente all’instaurazione di un contraddittorio con il Fisco, preventivo all’emissione di un atto impositivo, dovrebbe ritenersi esistente nell’ordinamento nazionale e comunitario, ponendosi quale necessaria espressione di un più ampio principio di diritto, vale a dire il diritto alla difesa. In particolare, il diritto di esporre le proprie ragioni – ciò che caratterizza il contraddittorio – è sancito dall’articolo 6, comma 3 della Convenzione, ed è stato analiticamente ribadito nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questi principi sono stati, peraltro, precisati nella loro rilevanza da numerose sentenze interpretative della Corte di giustizia. Da ultimo le cause riunite C-129/13 e C-130/13 Kamino intenational logistic BV ed altri (che segue la sentenza Sopropè 349/07) nelle quali la Corte di Giustizia, partendo dai principi generali che garantiscono il diritto di difesa e il diritto alla buona amministrazione – diritti garantiti e riconosciuti anche dalla nostra carta Costituzionale agli articoli 24, 97 e 111 – sancisce il diritto a un contraddittorio preventivo in capo al destinatario di una decisione o di un provvedimento che possa incidere sui propri interessi. Un analogo principio di carattere generale si ricava anche nello Statuto dei diritti del contribuente all’articolo 12, comma 7, dove è previsto che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza. In linea con la Corte di giustizia si era espressa, peraltro, la Corte di cassazione anche a Sezioni unite (19667/2014 e 18184/2013) confermando il principio secondo cui incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente. Ne consegue che lo schema delineato dall’articolo 12, comma 7 è questo: attività istruttoria, atto conclusivo dell’attività istruttoria, comunicazione dell’atto al contribuente e avvio di una fase di contraddittorio. In caso contrario l’atto è nullo. Principi ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza 132/2015 dove si garantisce l’esistenza di un generale diritto a un contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti confermando la nullità di quelli emessi in assenza di contraddittorio endoprocedimentale. Ma c’è di più. L’esigenza e la necessità di una generale tutela del contraddittorio preventivo in capo al contribuente, in relazione a qualsivoglia accertamento impositivo, è stata evidenziata dalla legge 23/2014 (legge recante la delega fiscale) che aveva previsto l’introduzione del principio invitando il legislatore delegato a «rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale». Sulla stessa linea le Entrate con la circolare 16/E/2016, che richiama la precedente 25/E/2014, dove si afferma la necessità del contraddittorio endoprocedimentalee garantendo sempre la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.
Commissione 8 “Condominio – Fisco Immobiliare”
geom. Maurizio Verdi
Collegio e Associazione Geometri
della Provincia di Reggio Emilia