Contratto di appalto nullo, se non contiene i costi per la sicurezzaIl D. Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza, dispone che siano prese misure particolari per prevenire e ridurre i rischi correlati a prestazioni svolte in regime di appalto. Per la norma i contratti di appalto devono contenere i costi concernenti la sicurezza sul lavoro: in caso contrario il contratto è da ritenersi nullo.I costi della sicurezza, inoltre, non sono soggetti a ribasso d’asta.Nel caso di affidamento di lavori in appalto ad impresa o lavoratori autonomi esterni, è responsabilità del datore di lavoro di verificare l’idoneità professionale e tecnica dei soggetti appaltatori e suo dovere fornire loro tutte le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui andranno a operare e a tutte le misure di prevenzione, sicurezza e gestione dell’emergenza che sono state adottate.Sia i subappaltatori che i datori di lavoro sono tenuti collaborare nella pianificazione ed attuazione delle misure sicurezza relative allo specifico intervento che verrà svolto in regime di appalto coordinando le azioni di prevenzione e protezione per i lavoratori coinvolti.Il datore di lavoro, committente del lavoro in appalto dovrà altresì stilare un Documento Unico della valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) da allegare al contratto di appalto e da aggiornare in corso d’opera se necessario.Il committente dei lavori in appalto risponde in solido, insieme con la ditta appaltatrice e ad eventuali subappaltatori per i danni per cui il lavoratore non venga indennizzato dall’Inail fatta eccezione per danni derivanti dai rischi specifici dell’impresa appaltatrice.Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.Geom. Gibertini