Comunicato ricevuto in data 25/01/2017 dalla Regione Emilia Romagna
Con riferimento all’applicazione sul territorio regionale dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla DGR 1715/2016 (con la quale, si ricorda, sono state apportate modifiche alla precedente DGR 967/2015) si rappresenta quanto segue:
1. Edifici ad “energia quasi zero”
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, dal 1° gennaio 2017 per la realizzazione di edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime dovranno essere rispettati i requisiti previsti per gli “edifici ad energia quasi zero” (punto B.8 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016).
2. Differimento di termini di scadenza per l’applicazione di taluni requisiti
Si sottolinea che sul territorio regionale le disposizioni in materia di requisiti minimi degli edifici di cui alla citata DGR 1715/2016 devono essere applicati con le modalità ivi indicate. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni nazionali di cui al decreto legge 244/2016 cosiddetto “milleproroghe”, relative al differimento dei termini di scadenza per l’obbligo:
- di installazione di sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione le singole unità immobiliari, nel caso di condomini con impianto termico centralizzato (punto D.6 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016), che rimane fissato al 31/12/2016;
- di utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante (punto B.7.1 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016). Per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017 tale quota-parte è quindi prevista pari al 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.