Norme di prevenzione incendi per le autorimesse – modifiche normative

Spettabili Colleghi,

con la presente, su gentile segnalazione del geom. Gabriele Fossa Referente della Commissione 3 Prevenzione Incendi, che nell’occasione ringrazio per la puntuale informativa, siamo a segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n° 52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il D.M.21/02/2017 relativo a “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi perle attività di autorimessa” che viene a modificare l’attuale quadro normativo di sicurezza antincendio per le autorimesse condominiali aventi superficie coperta superiore a 300,00 mq.

Tale Decreto è alternativo, e non sostitutivo, al D.M.01/02/1986 che resta comunque in vigore significando così che, per le autorimesse, è ora possibile adeguarsi al vecchio D.M. del 1986 ovvero di optare per il nuovo D.M. del 2017 qualora sia di più facile applicazione e/o conveniente dal punto di vista economico.

Da una prima valutazione il nuovo D.M. porta alcuni benefici in termini di:

  • resistenza al fuoco delle strutture che viene ridotta dalla classe 90 alla classe 60
  • riduzione delle superficie di areazione che passa da 1/25 a circa 1/40 della superficie in pianta dell’autorimessa
  • possibilità di detenere nei box auto materiali combustibili non superiori a circa 15 kg/mq.
  • aumento della lunghezza delle vie di esodo con conseguente possibilità di riduzione del numero di uscite
  • riduzione della larghezza delle uscite da 120 cm a 90 cm.
  • possibilità di tamponare le basculanti dei singoli box previa valutazione che non c’è rischio esplosione

Il nuovo D.M. non è però tutto “rosa e fiori” in quanto prevede l’obbligo della rete idranti per le autorimesse di superfice superiore a 1.000,00 mq. invece che oltre le 50 auto come il vecchio D.M. del 1986 e che la comunicazione con l’interno del fabbricato avvenga tramite disimpegno con porte REI quanto la superfice è superiore a 1.000,00 mq. anziché oltre le 40 auto del vecchio D.M. ed è necessaria una specifica valutazione esplosione se non sono rispettate certe condizioni.

Nel complesso però il nuovo D.M. è senz’altro migliorativo rispetto a quanto finora obbligatorio ma, per una valutazione più compiuta, si dovrà procedere caso per caso.

Data l’importanza della nuova Normativa, stiamo valutando l’organizzazione di specifica giornata di studio sul tema, di cui vi daremo puntuale informativa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Spallanzani Francesco

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Reggio Emilia
Via A. Pansa, 35
42124 Reggio Emilia (RE)