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2013

Ag Entrate – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

By notizie da amministrazioni | No Comments

pubblichiamo e-mail ricevuta in data 28/08/2013: Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Reggio EmiliaUfficio Territoriale di Reggio Emilia ______________L’articolo 6 del decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ha sostituto l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che al comma 3 bis ora dispone “L`attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita` degli stessi contratti”. Al riguardo si rappresenta che: –        Ai fini della registrazione dell’atto da parte dell’ufficio, l’articolo 38 del Testo unico del registro (d.P.R. 131/1986) prevede l`obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta anche per l’atto nullo o annullabile;-        La Corte di Cassazione – Sezione tributaria – con la sentenza n. 7340 del 31 marzo 2011 ha precisato che “In tema di imposta di registro ed Invim,  ai  sensi  dell`art.  38 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la nullità  o  l’annullabilità  dell`atto  che costituisce il presupposto dell`imposizione  non  incidono  sull`obbligo  di chiedere la registrazione dell`atto né su quello, conseguente, di pagare  la relativa imposta, tanto principale quanto  complementare,  ma  costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell`imposta  assolta,  la  cui insorgenza è subordinata non già alla mera declaratoria della nullità  o  al mero  annullamento  dell`atto  con  sentenza  passata  in  giudicato,  bensì all`accertata  contemporanea  sussistenza  di  due   ulteriori   condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell`atto, e dall’insuscettibilità di ratifica,  convalida  o conferma dello stesso”. L’ufficio è quindi tenuto a registrare l’atto a prescindere dalla nullità dello stesso.IN PRATICA, L’ATTESTATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALL’ATTO PENA LA NULLITA’ DELLO STESSO. TUTTAVIA L’UFFICIO, NON DOVENDO ENTRARE NEL MERITO DELLA NULLITA’ E DOPO AVER INFORMATO IL CONTRIBUENTE DEL RISCHIO “CIVILISTICO” CUI VA INCONTRO SE NON ALLEGA L’ATTESTATO, LADDOVE QUESTI RIBADISCA LA PROPRIA INTENZIONE DI NON ALLEGARLO, PROCEDERA’ COMUNQUE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO.SI RICORDA CHE LA MARCA DOVUTA SULL’ATTESTATO E’ DI 1 €. Dott. Giuseppe Nicola Di TriaCapo Team Atti Pubblici e Privati