Numero adozione: 193Data adozione: 17/02/2014Num. reg. proposta: GPG/2014/240Oggetto: LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N.15 "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA" – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLE AZIENDE USL IN ORDINE AL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI
notizie da amministrazioni
Si informa che dal mese di febbraio è pubblicata nella sezione Territorio del sito del Comune di Reggio Emilia, la nuova pagina dedicata allo Sportello Unico Edilizia nella quale sono contenente informazioni, modulistica e procedimenti riguardanti il Servizio Edilizia. Dalla stessa pagina si accede alla consultazione on line delle pratiche edilizie e ai verbali delle sedute della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Il SUE sostituisce il sito Progett@RE che verrà chiuso il 28 febbraio. vai alla pagina SUE Sportello Unico Edilizia
La Giunta Regionale ha approvato i due atti di coordinamento tecnico, attuativi della LR 15/2013, sui frazionamenti edilizi e sui controlli a campione delle pratiche edilizie. Al seguente indirizzo web sono reperibili i testi completi delle due deliberazioni:http://territorio.regione.emilia-romagna.it/notizie/approvati-gli-atti-di-coordinamento-sui-frazionamenti-e-sui-controlli-edilizi
pubblichiamo e-mail ricevuta in data 28/08/2013: Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Reggio EmiliaUfficio Territoriale di Reggio Emilia ______________L’articolo 6 del decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ha sostituto l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che al comma 3 bis ora dispone “L`attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita` degli stessi contratti”. Al riguardo si rappresenta che: – Ai fini della registrazione dell’atto da parte dell’ufficio, l’articolo 38 del Testo unico del registro (d.P.R. 131/1986) prevede l`obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta anche per l’atto nullo o annullabile;- La Corte di Cassazione – Sezione tributaria – con la sentenza n. 7340 del 31 marzo 2011 ha precisato che “In tema di imposta di registro ed Invim, ai sensi dell`art. 38 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la nullità o l’annullabilità dell`atto che costituisce il presupposto dell`imposizione non incidono sull`obbligo di chiedere la registrazione dell`atto né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell`imposta assolta, la cui insorgenza è subordinata non già alla mera declaratoria della nullità o al mero annullamento dell`atto con sentenza passata in giudicato, bensì all`accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell`atto, e dall’insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso”. L’ufficio è quindi tenuto a registrare l’atto a prescindere dalla nullità dello stesso.IN PRATICA, L’ATTESTATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALL’ATTO PENA LA NULLITA’ DELLO STESSO. TUTTAVIA L’UFFICIO, NON DOVENDO ENTRARE NEL MERITO DELLA NULLITA’ E DOPO AVER INFORMATO IL CONTRIBUENTE DEL RISCHIO “CIVILISTICO” CUI VA INCONTRO SE NON ALLEGA L’ATTESTATO, LADDOVE QUESTI RIBADISCA LA PROPRIA INTENZIONE DI NON ALLEGARLO, PROCEDERA’ COMUNQUE ALLA REGISTRAZIONE DELL’ATTO.SI RICORDA CHE LA MARCA DOVUTA SULL’ATTESTATO E’ DI 1 €. Dott. Giuseppe Nicola Di TriaCapo Team Atti Pubblici e Privati