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EMILIA-ROMAGNA: CAMBIA LA DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E ALLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08” sugli indirizzi regionali in merito ai requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. A partire da oggi dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, queste le principali modifiche sono le seguenti: REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente). La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per: nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti sostituzione di generatori di calore Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica) Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione) La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale
Ricevuto Venerdì 24 settembre 2010 dal Servizio Politiche Energetiche – Direzione GeneraleAttività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-RomagnaGentilissimo Presidente,con preghiera di darne massima diffusione presso i Vostri Associati, Vi comunichiamo che lunedì 20 settembre 2010 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”. La delibera entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sul BUR, che avverrà il 30 settembre p.v. A partire da quella data dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di: – requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici- procedure di certificazione energetica degli edificiPer consentirVi l’analisi puntuale delle modifiche apportate, Vi alleghiamo in via preliminare il testo della DGR 1362/2010, ricordandoVi comunque che il testo ufficiale è quello che verrà riportato sul BUR.Cordiali saluti.arch. Maria Angela GiorginiServizio Politiche EnergeticheDirezione GeneraleAttività Produttive, Commercio, Turismo Regione Emilia-Romagna
Non occorre piu´ il consenso unanime di tutti i condomini per la modifica delle tabelle millesimali. Lo hanno stabilito le sezioni unite della Corte di Cassazione chiarendo che è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1138 c.c. Per molto tempo – ricordano gli Ermellini – la Suprema Corte aveva ritennuto che per l´approvazione o la revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso unanime di tutti i condomini in mancanza del quale avrebbe dovuto provvedere il giudice su istanza degli interessati. Sono diverse le ragioni addotte a sostegno di tale orientamento che però, secondo le Sezioni Unite, non sono convincenti. Le tabelle millesimali – spiega la Corte nella sentenza n.18477/2010 – in base all´art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza a norma dell´art. 1138). Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all´intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condomonio cui sono allegate.(Data: 27/08/2010 10.00.00 – Autore: Roberto Cataldi)
Con la presente si comunica che gli elaborati del PTCP approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con DCP n. 124 del 17.06.2010 saranno scaricabili dal sito web della Provincia www.provincia.re.it a partire dal 5 agosto 2010. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – dott. arch. Maria Giuseppina VetroneProvincia di Reggio EmiliaServizio Pianificazione Territorialevia Guido da Castello, 13 – 42100 Reggio Emiliatel. 0522 444459 – fax 0522 435342