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Formazione Professionale Continua triennio 2015-2017

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Si comunica a tutti gli Iscritti che, in ottemperanza all’art.  12 comma 1. lettera f) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua (Delibera del CNGeGL del 20/12/2017 in vigore dal 01/01/2018), in data 24/07/2018 il Consiglio Direttivo del Collegio ha provveduto a trasmettere al Consiglio di Disciplina Territoriale i nominativi degli iscritti inadempienti alla Formazione Professionale Continua per il triennio 2015/2017.

Abolizione nei confronti dei Professionisti del regime split payment – DL 87-2018

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In data 13 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 il D.L. 87/2018, meglio noto come “decreto dignità”.

Tra le diverse materie su cui interviene il decreto, una riguarda l’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti); le nuove norme entrate in vigore con la pubblicazione del decreto stabiliscono l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle prestazioni eseguite da professionisti nei confronti dei seguenti soggetti :
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Si precisa inoltre che lo split payment IVA non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:
operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
le spese non certificate da fattura.

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto , e quindi dal 14/07/2018.
Allegati: – 6367-2018_SPLIT_PAYMENT    – D.L. 87-2018