Comune di Reggio Emilia – valori orientativi medi aree edificabili ai fini ICI per gli anni 2011 e 2012

Si comunica che con Determina Dirigenziale del 01/10/2011 P.G. n° 17352/2011 sono stati approvati i valori medi orientativi delle aree edificabili per il biennio 2011-2012 nel Comune di Reggio nell´Emilia, susseguenti alla definitiva approvazione dei nuovi strumenti urbanistici PSC (Piano Strutturale Comunale) e RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) avvenuta il 05/04/2011 (delibera consiliare n° 5167/70 di PG).La  qualifica  edificatoria  delle  aree, e la conseguente assoggettabilità all’ICI,   discende  dall’applicazione  del  D.l.  n°  223  del  30/06/2006 convertito  nella  Legge  n°  248  del 04/08/2006, articolo 36, comma 2, il quale  recita:  “Ai fini dell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n° 633 (istituzione e disciplina dell’I.V.A.), del  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n° 131 (Testo Unico delle disposizioni in materia d’Imposta di registro), del Decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n° 917 (Testo Unico delle Imposte  sui  Redditi),  e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 (istituzione  e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili), un’area è da  considerare  fabbricabile  se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo  strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione  della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.  Pertanto  la  natura edificatoria delle aree, ed il conseguente valore  imponibile  per  la  determinazione delle relative imposte (I.V.A., Registro,   Redditi,  I.C.I.),  dovrà  essere  desunta  direttamente  dalle previsioni   contenute  nel  PSC  e  nel  RUE  ancorché  solo  adottati  ed indipendentemente  dalla  approvazione  della  Regione,  seppur, per i casi previsti,  in  mancanza  del  POC (Piano Ordinatore Comunale). Quanto sopra risulta  confermato  dalla  sentenza  della  Suprema  Corte  di  Cassazione (Sezioni  Unite)  n°  25506  del  28/09/2006,  e  dai  pareri del Ministero dell’Economia  e  delle Finanze n° 21574/2008/DF/DFF, della Corte dei Conti Sezione  Regionale  del  Controllo  per l’Emilia – Romagna Deliberazione n° 9/2009/PAR  del  28/04/2009  e  n°  1/2010/PAR  del  12/01/2010 ai quali si rimanda per i contenuti di dettaglio.Ai  fini  fiscali,  pertanto,  dal  01/01/2011  per le aree già fiscalmente edificabili  ed  a  partire dal mese di aprile 2011 per le nuove previsioni urbanistiche  introdotte  con  l’approvazione  definitiva  degli  strumenti urbanistici   di  cui  sopra,  occorrerà  determinare  il  relativo  valoreimponibile ai fini dell´ICI.Ricordiamo  che  è  compito  del  proprietario  determinare  la  superficie edificabile  complessiva  avvalendosi,  nel  caso,  di  un proprio tecnico, nonché  il  valore imponibile utilizzabile ai fini del calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili.Nel  caso  in cui l’ICI dovuta per i mesi di aprile, maggio e giugno per la sopraggiunta  edificabilità  sia  stata  versata  entro il 16 giugno scorso senza  tener  conto  di  tale variazione, il contribuente potrà eseguire il conguaglio  d’imposta  entro  la  scadenza del versamento ICI della rata di saldo  2011  (16/12/2011) senza applicazione di sanzioni ed interessi. Allo stesso  modo se la rata di acconto relativa ad aree già edificabili è stata calcolata  e versata sulla base di valori vigenti per l´anno 2010, nel caso in  cui  il  Contribuente intenda utilizzare i valori orientativi approvati dal  Comune,  egli  potrà eseguire il relativo conguaglio (della maggiore o della  minore  imposta  dovuta)  entro la scadenza del versamento ICI della rata di saldo 2011 (16/12/2011) senza applicazione di eventuali sanzioni ed interessi.Le  tabelle  allegate  riportano i valori orientativi medi di mercato delle aree edificabili riferiti alle varie zone omogenee in cui è stato suddiviso il terriotorio comunale, precisando che qualora non sia indicato in tabella l’articolo  di  riferimento,  e  quindi il corrispondente valore, il valore stesso  potrà essere calcolato sulla base dei valori di mercato di aree con simili  caratteristiche  urbanistiche.  Si  precisa  che i valori tabellari possono  orientare,  senza  efficacia  vincolante,  sia il Contribuente che l’Ufficio.Qualora l’area sia oggetto di compravendita ovvero di perizia estimativa ed il  valore  indicato nei suddetti atti risulti difforme (maggiore o minore) rispetto  al  valore  indicato  in  tabella  o  non sia presente in tabella l’articolo urbanistico riferito all’area compravenduta/stimata, ai fini del calcolo  dell’imposta  dovrà  essere utilizzato il valore di mercato di cui l’atto o la stima potranno costituire utili riferimenti.Precisiamo,  inoltre,  che  ogniqualvolta  intervenga variazione del valore imponibile  dell’area  edificabile ai fini del calcolo dell’imposta, ovvero compravendita, ciò comporta l’obbligo, secondo le norme vigenti in materia, di presentare la dichiarazione di variazione ICI l’anno successivo a quello in  cui  si è verificato l’evento. La dichiarazione va presentata anche nel caso  il  Contribuente  intenda  applicare i valori orientativi allegati al presente atto.Casi di non rilevanza della sopraggiunta edificabilità delle areeE’  opportuno  segnalare  che la normativa ICI prevede una agevolazione nel caso  in  cui  l’area  edificabile  sia posseduta e condotta da coltivatori diretti  e/o  imprenditori agricoli. L’agevolazione è descritta nel D. Lgs. n°  504/1992  dal  combinato  disposto dell’art. 2, comma 1, lettera b): “… Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti  dai  soggetti  indicati  nel  comma  1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla  coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all’allevamento  di animali”, e dell’art. 9, comma 1 nel quale si specifica che  per  poter beneficiare delle agevolazioni, la qualifica di coltivatore diretto  e/o imprenditore agricolo sussiste solo ed esclusivamente nel caso in  cui il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e che coltiva il fondosia:•  persona fisica;•  iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della Legge n° 98 del 09/01/1963 (elenchi ex. SCAU tenuti presso l’INPS) e soggetto al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia Nel  caso,  quindi, ricorrano i requisiti di cui sopra, l’area, pur essendo edificabile  dal  punto  di vista urbanistico e/o fiscale, non lo è ai fini della  determinazione  dell’ICI.  L’imposta dovrà essere pertanto calcolata sulla  base  del  valore  agricolo  che  si  ottiene  applicando al Reddito Dominicale  catastale  gli  appositi coefficienti di aggiornamento (+25%) e capitalizzazione  (75)  nonché  le  riduzioni  previste dalla normativa ICI stessa.Vogliate  provvedere  ad  inoltrare  la presente comunicazione alle persone interessate.Si  resta  a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari invitandoVi, ne caso, a contattare il nostro Ufficio Tecnico:-  Geom. Andrea Giglioli tel. 0522456968, e-mail:andrea.giglioli@municipio.re.it–  Geom. Annamaria Tondelli tel. 0522456839, e-mail:anna.maria.tondelli@municipio.re.itL’occasione è gradita per porgere Distinti saluti.Geom. Andrea GiglioliFunzionario TecnicoComune di Reggio nell´EmiliaServizi alla Città – Servizi ai Cittadini U.O.C. Gestione Tributi Comunali – Ufficio ICI Tel. 0522456968 

Schede descrittive zone 2011 2012

Leave a Reply