Regione Emilia-Romagna: DGR 1362/2010 recante "Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08"

By 30 Settembre 2010 NULL No Comments

EMILIA-ROMAGNA: CAMBIA LA DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E ALLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08” sugli  indirizzi regionali in merito ai requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. A partire da oggi dovranno essere applicate le nuove disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, queste le principali modifiche sono le seguenti:  REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:  La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente). La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:  nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti  sostituzione di generatori di calore  Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio  Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)  Possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto  Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente  possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER  Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio  Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale   PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:  Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell’immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso Introduzione di una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l’obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell’inizio lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera Obbligo di apposizione della “targa energetica” per gli edifici di nuova costruzione (il modello di “targa energetica” verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione) La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale 

DGR ER 20 09 2010 pubblicato 30/09/2010

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