APPORTATE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
La Giunta regionale ha adottato la delibera del 24 ottobre n. 1715, recante “Modifiche all’atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015.
La DGR 1715/2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 329 del 3 novembre 2016 ed è consultabile alla pagina web http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=03aacebb87ab45f7926d076fc2ca83b5
Con questa delibera sono stati apportate alcune modifiche alla vigente disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, tra cui quelle più importanti riguardano:
- alcune definizioni (per esempio “edificio ad energia quasi zero”, “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”, “superficie utile energetica”)
- la metodologia per la determinazione della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore
- l’integrazione da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti
- l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
La introduzione di alcune di tali modifiche è stata resa necessaria dall’evoluzione della legislazione sovraordinata e della normativa tecnica; altre modifiche sono invece funzionali alla migliore interpretazione applicativa dei requisiti, altre ancora apportano correzioni a precedenti refusi.
I requisiti per gli edifici a energia quasi zero (in particolare gli obblighi di dotazione FER) sono stati allineati con la normativa nazionale, rimarcando il fatto che le nuove costruzioni dovranno a questi conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici , anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali.
La superficie utile energetica è stata modificata in armonia con quanto riportato sia nel Decreto 22 novembre 2012 che nella normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016. Nella stessa norma (UNI/TS 11300-5/2016) è indicato il metodo di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di riferimenti utili.
Infine, nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore è stato inserita, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 141/2016, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.
Per facilitare la lettura e la individuazione delle modifiche, la delibera riporta in Allegato i testi coordinati.
Informiamo inoltre che sono state aggiornate le FAQ relative alla interpretazione e applicazione della normativa regonale in materia di requisiti minimi e di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Le nuove FAQ sono consultabili alla pagina web http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/certificazione-energetica-degli-edifici sezione “Per approfondire”.
Cordiali saluti